Il valore legale delle raccomandazioni regionali
Paolo De Angelis
Il progredire della scienza medica ha comportato che negli ultimi anni siano stati sperimentati, registrati e commercializzati dei farmaci molto innovativi ma altrettanto costosi. Al fine di controllare l’uso delle risorse economiche, sono stati adottati provvedimenti volti a identificare i soggetti cui consentire l’utilizzo gratuito di questi farmaci escludendolo per quanti non rientrassero in specifici parametri.
L’organo cui è attribuita la competenza di individuare i criteri di utilizzo è l’Agenzia Italiana del Farmaco (da ora, anche AIFA)
– che opera in base, anche, alle decisioni assunte dall’European Medicines Agency (EMA, di cui tanto si è parlato in questi
mesi per la possibilità, poi svanita, che la sede fosse ospitata in Italia, a Milano) – il cui compito principale è quello di curare la predisposizione del Prontuario Farmaceutico Nazionale.
In relazione ai farmaci innovativi, le indicazioni dell’AIFA sono tali da escludere dall’utilizzo gratuito di questi farmaci un considerevole numero di soggetti, che comunque troverebbero giovamento nell’utilizzo dello stesso; per questi soggetti, in sostanza, l’utilizzo dei farmaci non è precluso ma non è garantito dallo Stato dovendo essi procedere direttamente
all’acquisto out of pocket.
A questa situazione, che già di per sé si pone al centro della problematica (oggetto di ampia discussione sin dalla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ma che ha visto accrescere il proprio rilievo a seguito della crisi economica degli ultimi dieci anni)
tra tutela della salute e utilizzo dei fondi pubblici, si è aggiunta una ulteriore problematica determinata dal fatto che alcune Regioni hanno costituito Gruppi di lavoro volti a identificare il migliore utilizzo dei farmaci innovativi, affiancando, dunque, alle restrizioni già decise dall’AIFA un ulteriore momento di selezione identificabile nelle cd. raccomandazioni contenute in documenti scaturenti da Gruppi di lavoro nominati dalle Regioni e i cui risultati sono recepiti in delibere della Giunta regionale.
Sulla tematica inerente alla legittimità di tali raccomandazioni regionali sono state emesse alcune sentenze del giudice amministrativo molto interessanti perché chiariscono il difficile rapporto che si è venuto a instaurare tra il medico, storicamente libero nelle scelte terapeutiche, e gli organi che, cristallizzando in forma scritta il sapere medico, sembrano quasi voler porre dei paletti nei confronti della libertà del professionista sanitario.