Accordi conclusi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici
Giuseppe Barone
Disapplicazione del Codice dei contratti pubblici e differenze con gli appalti di servizi
Al fine di delineare compiutamente la fattispecie degli accordi (o intese o convenzioni o cooperazioni o accordi di partenariato pubblico-pubblico) saranno analizzati i seguenti aspetti: 1. quadro normativo di riferimento degli accordi de quibus; 2. ambito d’applicazione degli accordi de quibus; 3. differenze tra gli accordi de quibus e gli appalti di servizi.
Sono oramai trascorsi quattro anni dalla Direttiva 2014/24/UE (“Sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE”) e, in particolare, dal considerando n. 31, che aveva il sapore di un vero monito: “Vi è una notevole incertezza giuridica circa la misura in cui i contratti conclusi tra enti nel settore pubblico debbano essere disciplinati dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi nell’ambito del settore pubblico non sono soggetti all’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici”.
A questo punto, parafrasando uno dei versi elegiaci del poeta romano Tibullo, il momento è giusto (rectius: maturo tempore) per tirare le fila della questione relativa agli accordi conclusi tra soggetti pubblici.
In via preliminare, si ravvisa l’opportunità di evidenziare che, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (a seguire “Codice dei contratti pubblici” o “Codice”), le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte tutte le condizioni ivi previste e come di seguito definite.