Accordo di coprogettazione con una fondazione, con schema d’atto
Maurizio Lucca
Giova premettere che la fondazione può rientrare nella nozione qualificatoria di “organismo di diritto pubblico” (rientrante anche nell’elenco delle “Amministrazioni Pubbliche”, di cui all’elenco formato dall’ISTAT) quando:
– tra i soci fondatori vi siano enti pubblici (Stato, Regione e Comune);
– persegua rilevanti interessi pubblici, connessi alla diffusione di materie che rivestono una rilevanza generale (ad es. nell’ambito dell’arte musicale o della promozione della cultura, quale valore riconducibile all’art. 9, comma 1 della Cost.);
– percepisce contributi pubblici;
– è assoggettata a controlli pubblici di assoluta pregnanza.
A tal proposito, la figura dell’“organismo di diritto pubblico” è stata introdotta nell’ordinamento giuridico per allargare la nozione di “Amministrazione aggiudicatrice” (ex art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016) tenuta al rispetto delle regole di evidenza pubblica nell’affidamento di pubbliche commesse, facendo ricorso a criteri elastici di definizione.