Affidamento diretto di servizi di importo inferiore a euro 40.000 nel Codice dei contratti pubblici
Emanuela Rizzi
T.A.R. MOLISE, sez. I, 14 settembre 2018, n. 533
Contratti della p.a. – Appalto di servizi – Importo inferiore ad euro 40.000 – Affidamento diretto – Modalità di selezione del contraente – Procedura specifica
L’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a euro 40.000 si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione
e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pure informale. Si tratta di un’ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva rispetto alla procedura negoziata “diretta” prevista nell’art. 63 del Codice.
Commento
La sentenza riportata precisa i termini applicativi della disposizione di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, che disciplina l’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Il T.A.R. avvia l’indagine sulla fattispecie in predicato, che vede parte ricorrente lamentarsi del mancato invito per l’affidamento diretto di servizi per un importo inferiore ad euro 40,000 pur essendo soggetto qualificato, sottolineando la novità della normativa elaborata per i riferiti appalti.
Secondo la prospettazione del ricorrente «l’istituto dell’affidamento diretto non può certamente essere più inteso o considerato come “zona franca” di libertà delle forme e dei modelli di partecipazione, rappresentando, anzi, un settore nel quale la vigilanza deve essere aumentata, anche in ragione del notevole numero di commesse affidate, in Italia, con tali modalità e del conseguente rischio di affidamenti irregolari».
Invero, l’art. 36, comma 2 lett. a), nella versione applicabile al caso di specie, prevede la facoltà per la stazione appaltante di procedere “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”.
Secondo il Collegio giudicante la norma consente di prescindere da un confronto concorrenziale tra diverse offerte e dalla necessità di una particolare motivazione sul sistema prescelto, proprio in virtù del contenuto importo dell’appalto e della puntualizzazione introdotta dal decreto correttivo(1), volta a garantire una minor restrizione formalistica.
La previsione codicistica interviene a colmare il vuoto determinatosi con la sostanziale abolizione delle procedure in economia ed individua effettivamente un affidamento “diretto”, cioè non mediato da sistemi di selezione del contraente con formalità riconducibili a procedure concorsuali ad evidenza pubblica.