Ampliamento immobili in fascia di rispetto cimiteriale: osservazioni operative
Mario Petrulli
Secondo quanto disposto dall’art. 338, comma 5 del Testo Unico Leggi Sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), “All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento immobili nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”.
La disposizione consente la realizzazione delle opere ivi indicate in quanto esse costituiscano “interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso”.
Invero, le fattispecie ivi espressamente contemplate debbono necessariamente rientrare nella predetta e più generale categoria, come dimostrato dall’inciso “tra cui l’ampliamento…”, dovendo, pertanto, costituire espressione di un intervento di recupero ovvero funzionale all’utilizzo della preesistenza.
In buona sostanza, la previsione costituisce esplicitazione concreta dei contenuti dell’intervento ammissibile, il quale deve comunque presentare i caratteri del “recupero” ovvero dell’intervento “funzionale all’utilizzo dell’edificio stesso”.
Il problema interpretativo
La norma pone un problema di notevole rilevanza pratica: il limite del 10% dell’intervento per ampliamento immobili deve riferirsi all’edificio esistente nel suo complesso o, nel caso di edificio suddiviso in più unità abitative, il limite vale per ciascuna di queste ultime?
I principi generali in materia di fascia di rispetto
La giurisprudenza si è espressa in numerose occasioni sul vincolo collegato alla fascia di rispetto, individuando alcuni punti fermi che è opportuno ricordare brevemente perché utili alla soluzione del quesito. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che:
– il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici;