Le formule per l’attribuzione del punteggio al prezzo nelle linee guida ANAC n. 2
Mario Oscurato
Si analizzano di seguito vantaggi e svantaggi derivanti dall’utilizzo delle formule di attribuzione del punteggio al prezzo indicate dall’ANAC con le linee guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (delib. n. 1005 del 21.09.2016 – G.U. n 238 dell’11.10.2016) da inserire nei bandi di gara (o lettera di invito) da parte delle stazioni appaltanti, relativamente all’attribuzione dell’elemento prezzo.
Il presente contributo, dopo una analisi del quadro normativo previgente al d.lgs. n. 50/2016 (d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e d.P.R. 207/2010) relativamente alle formule utilizzate per l’attribuzione dell’elemento prezzo, in caso di aggiudicazione con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fa il punto sull’attuale quadro normativo, costituito dal d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, nonché in base a quanto indicato dall’ANAC con le linee guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (delib. n. 1005 del 21.09.2016 – G.U. n 238 dell’11.10.2016).
Si analizzano inoltre vantaggi o svantaggi derivanti dall’utilizzo delle formule indicate dall’ANAC con le predette linee guida da inserire nei bandi di gara (o lettera di invito) da parte delle stazioni appaltanti, relativamente all’attribuzione dell’elemento prezzo; si indica inoltre la preferenza per alcune di esse nel caso in cui la stazione appaltante intenda scoraggiare eccessivi ribassi, e ciò anche alla luce della modifica intervenuta con il d.lgs. n. 56/2017, con l’inserimento del comma 10-bis all’art. 95, che ha stabilito un tetto massimo per il punteggio da attribuire all’elemento prezzo pari a 30 punti, e ciò al fine di privilegiare sempre di più la qualità del progetto rispetto al ribasso economico offerto.
Volutamente si è preferito, al rigore scientifico che l’argomento avrebbe imposto, utilizzare un linguaggio semplice ed intuitivo, con lo scopo di essere quanto più comprensibile possibile alla vasta e variegata platea dei funzionari delle stazioni appaltanti, che non sempre sono in possesso del necessario bagaglio tecnico per comprendere appieno le implicanze sul piano scientifico derivante dall’utilizzo di una formula rispetto alle altre. Infine per cogliere appieno i vantaggi o le criticità dell’utilizzo delle formule analizzate si riporta nel seguito un esempio applicativo.
Considerazioni generali sulle formule utilizzate
Le formule che normalmente vengono utilizzate nei bandi di gara per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento prezzo (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, soprattutto quando si utilizza il metodo aggregativo-compensatore), possono variare in relazione a:
– obiettivo che la stazione appaltante si prefigge di ottenere ad esito dell’affidamento, ovvero stimolare i concorrenti a praticare ribassi elevati (o minor prezzo possibile), conseguendo consistenti economie sull’acquisizione, oppure privilegiare la qualità del progetto da parte degli operatori economici, a scapito del conseguimento delle economie sull’importo contrattuale;
– modalità di richiesta dell’offerta ai concorrenti: mediante indicazione del “ribasso percentuale” (in tal caso l’offerta migliore per la stazione appaltante è quella che presenta il valore più elevato; tale valore dovrà essere maggiore o, al limite, uguale a zero), oppure mediante indicazione del “prezzo” (in tal caso l’offerta migliore per la stazione appaltante è quella che presenta il valore più basso; tale valore dovrà essere inferiore o, al limite, uguale a quello posto a base di gara);
– tipologia di richiesta dell’offerta: se “offerta al rialzo” ovvero l’offerta (che può essere espressa mediante un prezzo o una percentuale) al di sotto del quale l’offerente non può scendere (si verifica nel caso in cui la S.A. pone a base di gara un importo minimo (canone, aggio minimo, ect) e non accetterà ulteriori riduzioni, ma solo incrementi, in termini di prezzo o di percentuale) oppure, “offerta al ribasso”, ovvero l’offerta (che anche in questo caso può essere espressa mediante un prezzo o una percentuale) e non potrà mai superare l’importo a base di gara; si verifica nel caso in cui la S.A. pone a base di gara un prezzo massimo ed accetterà solo riduzioni (o sconti) su tale importo;
– inserimento di soglie minime e massime nelle formule; le soglie rappresentano quel valore al di sotto/sopra del quale non verrà attribuito punteggio ulteriore rispetto al massimo previsto; esse possono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti con lo scopo di limitare ribassi eccessivi dell’offerta economica, evitando in tal modo il rischio di una offerta non sostenibile dal concorrente in fase di esecuzione del contratto.
In particolare nel caso in cui viene richiesto agli operatori economici di indicare il ribasso percentuale la soglia massima rappresenta quel valore che se eguagliato/oltrepassato al concorrente verrà attribuito comunque il massimo punteggio previsto dai documenti di gara; nel caso in cui viene richiesto di indicare il prezzo l’introduzione di una soglia minima rappresenta quel valore al di sotto del quale al concorrente sarà attribuito sempre il punteggio massimo previsto.
Con riferimento invece alla struttura delle formule da utilizzare esse possono essere classificate in:
1) formule interdipendenti (c.d. “formule a punteggio relativo”);
2) formule indipendenti (c.d. “formule a punteggio assoluto”).
Le formule interdipendenti sono quelle i cui punteggi assegnati a ciascun concorrente dipendono direttamente anche dalle offerte degli altri partecipanti alla gara (tra queste come si vedrà in seguito rientrano le formule bilineari, quadratiche, ecc.); le formule “indipendenti” sono quelle i cui punteggi assegnati a ciascun concorrente non sono influenzati dai ribassi degli altri concorrenti (tra queste rientrano le formule lineari semplici, a range, ecc.).
Pertanto quando si utilizzano formule interdipendenti è impossibile per i concorrenti determinare a priori il punteggio loro attribuito senza conoscere il ribasso (o prezzo) offerto dagli altri concorrenti, è ciò può avvenire solo ad esito dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica di tutti i concorrenti.
Se ciò può rappresentare un vantaggio per le stazioni appaltanti in quanto rende più difficile eventuali accordi illeciti fra le ditte partecipanti alla medesima gara, può rappresentare nello stesso tempo un limite per gli stessi concorrenti, in quanto il punteggio da attribuire a ciascun di loro dipende dai ribassi offerti dagli altri concorrenti. L’utilizzo delle formule garantisce l’attribuzione del massimo del punteggio alla migliore offerta.
Nella famiglia delle formule indipendenti rientrano quelle denominate a “punteggi predeterminati”; ossia quelle formule in cui si attribuiscono i punteggi ai concorrenti in base a range o intervalli predeterminati dal bando di gara (ex tra 0 e 4: 2 punti; tra 5 e 8: 4 punti; > 8: 6 punti, ecc.). In tal caso ciascun concorrente può determinare a priori il punteggio attribuito alla propria offerta senza conoscere il ribasso (o prezzo) offerto dagli altri concorrenti.
L’utilizzo del range non garantisce l’attribuzione del massimo del punteggio alla migliore offerta, in quanto nessun concorrente potrebbe aver offerto il massimo previsto dalla S.A.