Nuovo anno, nuove responsabilità
Renzo Calvigioni
Avevamo chiuso il 2017 riflettendo sulle accresciute responsabilità degli operatori dei servizi demografici, sui grandi cambiamenti normativi avvenuti negli ultimi anni, che hanno ancora di più aumentato gli adempimenti ed il ruolo degli operatori e dei nostri uffici, ma dobbiamo subito prendere atto che il nuovo anno ha confermato il trend precedente.
Particolare rilievo merita la parte finale della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 7 dicembre 2017 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui non esclude dalla prestazione del giuramento l’incapace non in grado di renderlo per una grave ed accertata condizione di disabilità: dopo aver esposto le motivazioni della sentenza, occorre sottolineare l’ulteriore precisazione della Corte “L’esonero dal giuramento deve operare a prescindere dal “tipo” di incapacità giuridicamente rilevante. Ciò che rileva è l’impossibilità materiale di compiere l’atto in ragione di una grave patologia, non rilevando la precipua condizione giuridica in cui versa il
disabile e fermo restando il potere del Procuratore della Repubblica di impugnare gli atti, le omissioni e i rifiuti dell’ufficiale di stato civile, ai sensi dell’art. 95, comma secondo, del d.P.R. n. 396 del 2000, in caso di distorta applicazione della disciplina sull’esonero dal giuramento”. che fa emergere la responsabilità dell’ufficiale di stato civile, quale autorità amministrativa chiamata a ricevere il giuramento di cui all’art. 10 della legge 91/1992 e, quindi, a dover valutare la sussistenza delle condizioni in base alle quali applicare la sentenza in questione. In questo numero viene dato ampio spazio al commento sulla sentenza in questione e ai suggerimenti per la procedura da seguire, ma deve essere rimarcato come il ruolo dell’ufficiale dello stato civile e le responsabilità che ne conseguono vengono sottolineate – e non si tratta di un caso isolato – anche dalla giurisprudenza di più alto livello.
Il 31 gennaio è entrata in vigore la legge n. 219 del 22 dicembre 2017 contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”: particolarmente rilevante l’art. 4, comma 6 che recita: “Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7.
Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.”.
Anche in questa nuova normativa, pure per una procedura che, almeno attualmente, non rientra nella disciplina del d.P.R. 396/2000, viene assegnato all’ufficiale di stato civile un nuovo compito che conferma il ruolo e le funzioni di servizio nei confronti dei cittadini in momenti particolarmente importanti della loro vita. La possibilità di redigere e presentare personalmente le DAT all’ufficiale di stato civile, senza costi né formalità tranne la consegna “personale”, potrebbe rappresentare una delle soluzioni più gradite ed apprezzate dai cittadini che volessero utilizzare le possibilità previste dalla nuova legge.
Si tratta di una tematica che deve essere approfondita ed ulteriormente regolamentata, almeno negli aspetti tecnici, ma che prevede il coinvolgimento dell’ufficiale dello stato civile, ancora una volta in prima linea nel dare applicazione alle scelte del legislatore.
Il 15 gennaio si è svolto presso l’Università di Pavia un importante Convegno “Le sfide di un nuovo diritto internazionale privato. La società italiana del XXI secolo: multiculturalismo o integrazione”, con gli interventi ed alla presenza dei più alti docenti di diritto internazionale privato del nostro Paese, tra i quali i padri della legge 218/1995. Da sottolineare la presenta di Anusca che aveva dato il proprio patrocinio all’iniziativa e la relazione dell’ufficiale dello stato civile, unica figura amministrativa chiamata ad intervenire in un contesto di docenti universitari, magistrati, liberi professionisti, rappresentanti delle istituzioni. Nelle intenzioni degli organizzatori del Convegno, dalle diverse relazioni si dovrebbe arrivare ad una proposta di revisione della legge di diritto internazionale privato: il progetto è ambizioso, ma viste le figure coinvolte e la volontà da tutti manifestata, sarà sicuramente portato avanti. Ebbene, Anusca sarà parte di questo importante progetto e gli ufficiali di stato civile saranno rappresentati fino ai massimi livelli. Si tratta del riconoscimento, ancora una volta, del ruolo fondamentale dell’Associazione e del livello di professionalità e competenza richiesto agli operatori.
Non credo servano commenti, se non l’invito a tutti gli operatori a sostenere Anusca, con la loro adesione e quella del comune dove lavorano, perché solamente attraverso l’Associazione ed i servizi offerti ai propri iscritti si potranno affrontare le sfide che le nuove disposizioni ed i cambiamenti sociali pongono continuamente.