Archeologia e lavori privati: guida per i tecnici, ufficio tecnico e i privati
Anna Bondini
Mentre per gli appalti pubblici è prevista nel codice dei contratti la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, per i lavori privati la materia è regolata nell’ambito della pianificazione territoriale. Tale protezione è destinata ad ampliarsi a seguito della ratifica di alcune Convenzioni europee riguardanti il paesaggio e l’eredità culturale, in particolare quella firmata a La Valletta sulla salvaguardia del patrimonio archeologico.
I terreni di interesse archeologico
In un paese come l’Italia, è possibile che qualsiasi terreno – dalle pianure alluvionali ai versanti collinari e alle cime dei monti – presenti un interesse archeologico, ossia conservi nel sottosuolo tracce di resti antichi meritevoli di tutela. Ciò non significa che qualsiasi reperto debba essere preservato esattamente dove si trova: la conoscenza dei resti antichi avviene tramite lo scavo archeologico, che è un’operazione distruttiva al termine della quale spesso l’area viene “liberata” dai ritrovamenti.
Quando l’interesse archeologico di un terreno è noto, essenzialmente a causa di ritrovamenti avvenuti in passato o per scavi che hanno portato in luce manufattie strutture, su di esso interviene un provvedimento dell’autorità preposta alla tutela, ossia il Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo (l’organo che emette l’atto è la commissione regionale per il patrimonio culturale, secondo l’attuale assetto del Ministero: tutti i riferimenti sono disponibili sul sito istituzionale www.beniculturali.it). Da quel momento l’immobile è a tutti gli effetti un bene culturale ed è perciò sottoposto alla normativa di settore: il codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 42/2004.
Pertanto, qualsiasi lavoro sui terreni riconosciuti di interesse archeologico, che comprendano scavi nel sottosuolo sono sottoposti al procedimento di autorizzazione da parte della soprintendenza competente per territorio (il tema è stato trattato nello scorso numero di settembre di questa Rivista).
Lavori di scavo in terreni non tutelati
Quando invece l’interesse archeologico non è noto, ovvero non esiste un provvedimento di tutela sull’immobile, eventuali lavori di scavo a fini edilizi potrebbero intercettare – e distruggere senza adeguate indagini – i depositi antichi eventualmente presenti nel sottosuolo.
La legge italiana assicura la protezione del patrimonio culturale, nel quale sono compresi i resti archeologici: lo sancisce l’art. 9 della Costituzione, che riserva la funzione di tutela alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera s)).