Art. 187 codice della strada: esami tossicologici, non sempre è quel che sembra
Ugo Sergio Auteri
La Corte di Cassazione ha precisato che: “… la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187, comma 1, c.d.s. non è quella di chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa, dunque, affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione …”
Per la qualificazione di tale reato concorrono, quindi, due elementi:
- lo stato di alterazione, rilevato dagli agenti di polizia stradale attraverso un esame sintomatico;
- l’accertamento della presenza di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, attraverso accertamenti scientifici dei liquidi biologici presso le strutture sanitarie.
L’esito positivo di uno solo dei due accertamenti non è pertanto sufficiente a provare la guida in stato di alterazione ex art. 187 c.d.s