L’attività di compro oro
Elena fiore
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, è stato pubblicato il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92, recante “Disposizioni per l’esercizio dell’attività
di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170”.
Questo decreto è stato emanato per dare attuazione a quanto indicato dall’ art. 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015) che prevedeva una delega al Governo per predisporre, al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all’ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, una disciplina organica di settore idonea a:
– garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita di oggetti in oro e di preziosi, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l’acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative;
– la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
– l’individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Come indicato dalla legge delega, la nuova disciplina individuata dal d.lgs. n. 92 del 2017 si rivolge agli operatori commerciali che non sono soggetti alla legge n. 7 del 2000; questa ultima legge infatti regolamenta l’esercizio, in via professionale, del commercio di oro, intendendo per “oro” solo l’oro da investimento (lingotti e monete con particolari caratteristiche) e il materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale; inoltre l’esercizio in via professionale del commercio di “oro” può essere effettuato solo dai soggetti individuati dal comma 3 dell’art. 1 della l. n. 7 del 2000 che esclude espressamente gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.
Fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 92 del 2017, l’apertura di un esercizio di “compro oro” non era regolamentata da norme specifiche in quanto occorreva solo la licenza di polizia, di cui all’art.127 del TULPS e il privato che voleva vendere oggetti in oro doveva solamente esibire un documento di identità senza dover certificare la provenienza di tali oggetti. Nel parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati in data 4 maggio 2017 sulla schema di decreto si legge:
– il decreto legislativo si inserisce nel quadro dell’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario
a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (oggetto dell’Atto del Governo n. 389), definendo una disciplina specifica sulle attività
di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolte da operatori non soggetti alla disciplina generale prevista dalla legge n. 7 del 2000;
– il provvedimento risponde alla considerazione secondo cui il settore dei «compro oro», che ha conosciuto una rapida diffusione su tutto il territorio
nazionale, alimentato dall’impennata dei prezzi dell’oro e dalla congiuntura economica negativa, appare significativamente esposto al rischio di riciclaggio di denaro e di reimpiego di beni di provenienza illecita;
– il fenomeno del riciclaggio di denaro derivante da attività illecite risulta strettamente connesso all’evasione fiscale e all’azione della criminalità
organizzata, che spesso utilizza le attività di «compro oro» come copertura per riciclare proventi illeciti, associandosi inoltre a fenomeni criminali che spaziano dal falso, alla truffa, alla contraffazione, all’usura, alla ricettazione e alla violazione delle leggi di pubblica sicurezza;
– il decreto legislativo si connette in particolare alla previsione dell’articolo 2, paragrafo 7, della già richiamata direttiva (UE) 2015/849, che vincola
gli Stati membri, nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, a prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo….