L’autorizzazione sismica dopo le modifiche del decreto Semplificazioni
Paolo Costantino
La legge 120/2020, di conversione del c.d. decreto Semplificazioni (d.l. 76/2020), ha introdotto, tra varie novità in diversi settori dell’economia nazionale legata alle costruzioni, anche una importante innovazione in materia di autorizzazione sismica: la possibilità di ottenere questo titolo abilitativo con il meccanismo del silenzio assenso.
In precedenza, la normativa di settore parlava della necessità, prima di avviare un’attività edilizia privata, di dotarsi anche, laddove previsto (tranne nelle zone a bassa sismicità), della preventiva autorizzazione “scritta” del competente ufficio tecnico della regione, che andava rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta.
Oggi, invece, l’art. 94, d.P.R. 380/2001 ha visto sparire il predetto riferimento “grafico” e non prevede più, al primo comma, che tale autorizzazione debba essere per forza “scritta”, disponendo altresì che il termine per il rilascio non è più di 60 ma di 30 gg. dalla domanda (comma 2 rinnovato).
La scomparsa della specificazione che l’autorizzazione debba essere “scritta” si spiega leggendo il nuovo comma 2-bis, introdotto appunto dal recente intervento normativo. Questo comma infatti prevede che “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso”. Considerando l’imprescindibilità di tale titolo autorizzativo nei casi in cui è richiesto – la sua mancanza, oltre a poter invalidare
il titolo edilizio eventualmente già ottenuto (si veda, tra molte, T.A.R. Calabria n. 202/2018), determina anche conseguenze di natura penale, secondo quanto previsto dall’art. 95, dP.R. 380/2001 – la novella legislativa si registra con favore, permettendo che i provati possano addirittura beneficiare e non essere danneggiati dalle lungaggini amministrative, con maggiore certezza dei tempi di realizzazione delle costruzioni.
Ciò posto, l’unico dubbio è se una simile previsione potrà “tenere” di fronte ad eventuali (ma difficili) contestazioni di livello comunitario. Per quanto la normativa sismica sia posta a tutela della pubblica incolumità, negli ultimi anni tale provvedimento è stato “adottato” dalla normativa ambientale: oltre alla nuova definizione di “impatto ambientale” del d.lgs. 152/2006 (c.d. T.U. Ambiente) che, dopo il 2017, riguarda anche la “vulnerabilità del progetto
a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo” (art. 5, comma 1, lett. c)), l’autorizzazione sismica viene espressamente ricompresa tra le “autorizzazioni ambientali” che sono ottenibili attraverso il cd. procedimento unico (art. 27, T.U. Ambiente) in caso di VIA statale.