L’autorizzazione al trasporto di cadavere, resti mortali e ceneri
Paola Lucchi
Le diverse tipologie previste e le variegate normative regionali
Un adempimento frequente nell’ambito del servizio di polizia mortuaria, in particolare nelle realtà di maggiori dimensioni, è il rilascio dell’autorizzazione al trasporto di salma/cadavere, di resti mortali o, infine, di ceneri a seguito della cremazione.
Nonostante possa essere classificato fra le pratiche più ricorrenti che investono i nostri servizi, l’ampia casistica e la normativa non omogenea contribuiscono a rendere la procedura mai scontata e meritevole ancora una volta di qualche approfondimento, come evidenziato dal cospicuo numero di quesiti posti dagli operatori.
Partendo dai principi generali si ribadisce che il trasporto in qualunque forma e caso deve essere autorizzato;
se nella maggior parte delle circostanze la competenza ricade sugli uffici comunali è importante ricordare che le leggi nazionali individuano una
serie di eccezioni quali:
– le parti anatomiche riconoscibili (ovvero “gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati”); infatti al comma 2 dell’articolo 3 del d.P.R. n. 254/2003 si legge: “Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall’azienda sanitaria locale competente per territorio”;
– i prodotti abortivi, per i quali è competente l’unità sanitaria locale, come indicato all’art. 7, comma 2 del d.P.R n. 285/1990; in proposito si evidenzia che si definiscono prodotti abortivi gli esiti dell’aborto naturale o indotto, aventi “presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che non siano stati dichiarati all’ufficiale di stato civile come nati morti”.
Questo significa che la pertinenza dell’azienda sanitaria, trova un limite di fronte al nato morto, per il quale dovranno essere seguite le disposizioni
generali previste per i cadaveri. In sostanza, quando (sulla base della relativa certificazione medica indicante tale circostanza) sia stato formato l’atto
di nascita dall’ufficiale di stato civile del “bambino nato morto”, le successive pratiche di polizia mortuaria e, nello specifico, il trasporto, rientrano nella competenza del comune e non più nell’azienda sanitaria locale;
– i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via, o per accidente in luoghi pubblici e privati per i quali, come precisato dalla circolare
ministeriale n. 24/93, “è la Pubblica Autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all’incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune di decesso”. È infatti l’autorità intervenuta per verificare se vi siano indizi di morte violenta o dovuta a reato che, terminati i rilievi necessari, dispone la rimozione del cadavere per il trasporto al luogo di osservazione o all’obitorio; stante le suddette istruzioni ministeriali il provvedimento dovrebbe essere scritto (non disposto solo oralmente come purtroppo, non di rado accade) e ne dovrebbe venire consegnata una copia all’incaricato del trasporto, mentre l’altra dovrebbe essere trasmessa in comune.