Bonifica siti inquinati: assenza di risorse non giustifica l’inazione
Paolo Costantino
Con una sentenza piuttosto travolgente (n. 17813/19), la terza sezione penale della Corte di Cassazione interviene in materia di bonifica di siti inquinati per chiarire l’assoluta, imprescindibile importanza del fatto che le pubbliche amministrazioni locali debbano sempre tenere a mente – e a budget – la necessità di stanziare risorse economiche per affrontare le criticità ambientali connesse alla gestione migliore del territorio amministrato.
Un caso emblematico è rappresentato dai continui fenomeni di abbandono/deposito illeciti di rifiuti da parte di ignoti su aree pubbliche o private. In questi casi, come noto, se il responsabile dell’abbandono non interviene a rimuovere i rifiuti e se l’abbandono stesso non può essere contestato anche al proprietario (o al titolare di altri diritti) dell’area, nei modi
e termini indicati dalla legge, questa stabilisce che il comune, una volta spirato infruttuosamente il termine concesso per intervenire dall’ordinanza sindacale eventualmente emanata nei confronti dei soggetti responsabili, è tenuto a procedere “all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate” (cfr. art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, c.d. T.U. Ambiente). Appare chiaro come, secondo la normativa di settore, nel caso (purtroppo assai frequente) in cui il responsabile dell’illecito abbandono di rifiuti non provveda alla loro rimozione, magari perché non si è nemmeno riusciti ad individuarlo, le attività di rimozione spettano all’Amministrazione comunale, alla quale è però consentito di ripetere le spese sostenute per tale attività, rivalendosi nei confronti dei soggetti obbligati (oltre al responsabile, gli eventuali titolari di diritti sull’area – proprietario o altri soggetti – ai quali però può essere contestato l’abbandono/deposito di rifiuti sulla base di una legittima imputazione almeno colposa e dopo gli opportuni accertamenti svolti in contraddittorio con costoro).
Ebbene, una simile impostazione dovrebbe portare le pubbliche amministrazioni ad avere sempre disponibilità
economiche per poter far fronte ad emergenze ambientali (p.es. la bonifica di siti inquinati), anche se determinate da soggetti che poi, per un motivo o per un altro, non procedano alla loro soluzione; in questi casi, l’ente locale provvede in luogo e in danno di chi sarebbe tenuto ad agire, con possibilità di rientrare delle spese sostenute ma, come visto, con l’obbligo di anticiparle. Pertanto, appare imprescindibile che le amministrazioni abbiano a disposizione i fondi necessari per agire.