Cambio di residenza in tempo reale e residenze fittizie: la Cassazione conferma il reato
Noemi Masotti
Come noto l’art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 e recepito nel regolamento anagrafico agli artt. 18 e seguenti, ha introdotto il c.d. “cambio di residenza in tempo reale”.
Si tratta di una innovazione che ha scardinato le procedure anagrafiche consolidate e soprattutto ha introdotto un procedimento “sui generis”, il quale si discosta dai canonici principi giuridici che disciplinano le fasi dei procedimenti amministrativi.
Il legislatore ha infatti previsto l’adozione del provvedimento, l’iscrizione o la mutazione anagrafica, entro due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione anagrafica, posticipando la fase istruttoria a quella provvedimentale, salvo possibilità di annullamento del provvedimento anagrafico, con una operazione definita di “ripristino anagrafico”.
Tale modifica normativa è stata ispirata da una esigenza comprensibile, la necessità di dare attuazione ai principi cui è ispirato l’attuale sistema del diritto amministrativo italiano, quali in particolare quelli del “non aggravamento del procedimento amministrativo”, “della conclusione del procedimento e del rispetto dei termini”, concetti che a loro volta concretizzano gli assiomi del buon andamento e della imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
Non vi è dubbio, infatti, che anticipando l’iscrizione al secondo giorno successivo alla ricezione della dichiarazione, il cittadino ha la possibilità di esercitare immediatamente tutti i diritti legati al requisito della residenza in un determinato luogo ed è ben noto che vi sono innumerevoli norme e procedure, sia pubbliche che private, che nel corso degli anni si sono sedimentate su tale requisito, andando a costituire un sistema che ha finito per discostarsi radicalmente dall’interesse pubblico alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione.
In altri termini, il c.d. “cambio di residenza in tempo reale”, se non correttamente applicato, rischia di minare le fondamenta di un sistema anagrafico che il legislatore della metà del secolo scorso aveva concepito in modo assolutamente perfetto…