La corretta formulazione della clausola sociale da inserire nei capitolati d’appalto dopo il “decreto correttivo”
Salvio Biancardi
Il decreto correttivo al Codice dei contratti modifica l’art. 50, con riferimento alla introduzione obbligatoria negli appalti pubblici della cosiddetta clausola sociale finalizzata a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, con particolare riferimento agli appalti ad alta intensità di manodopera. L’inserimento di dette clausole negli atti di gara prima era meramente facoltativo. Vediamo cosa comporta questa modifica nel dettaglio.
Una delle novità di maggiore rilievo innestate dal d.lgs. 56/2017, noto come decreto correttivo, nel Codice dei contratti, è quella che concerne la modifica dell’art. 50 del Codice dei contratti con riferimento alla introduzione obbligatoria negli appalti pubblici delle cosiddette clausole sociali, ovvero le clausole finalizzate a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, con particolare riferimento agli appalti ad alta intensità di manodopera.
L’inserimento di dette clausole negli atti di gara prima dell’innesto normativo operato dal d.lgs. 56/2017 era meramente facoltativo.
Va comunque rilevato, come meglio illustrato nelle righe a seguire, che resta comunque immutato, anche dopo la citata modifica, l’obbligo per le stazioni appaltanti di modulare opportunamente tali clausole con il principio di libertà di iniziativa economica, riconosciuto dalla Costituzione.