Il collaudo delle opere pubbliche
Marco Agliata
Nell’ambito dei contratti pubblici l’obbligatorietà del collaudo delle opere pubbliche è sancita dall’articolo 102, comma 2 del
d.lgs. 50/2016 e risponde ad una specifica necessità di verificare e certificare che l’opera o il lavoro
siano stati eseguiti secondo i requisiti prestazionali previsti nel progetto approvato, nelle relative prescrizioni tecniche ed economiche e nelle eventuali perizie di variante, nonché in conformità al contratto, al capitolato speciale d’appalto, al quadro economico contenuto nel progetto esecutivo e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
Questi aspetti regolano il rapporto contrattuale che si instaura per la realizzazione di un’opera pubblica tra la stazione appaltante e l’esecutore delle opere che deve essere concluso con un atto tecnico-amministrativo che certifichi l’avvenuta esecuzione dei lavori in coerenza con il progetto e le relative prescrizioni tecniche e la loro corretta liquidazione.
Il momento conclusivo di questo percorso si identifica con l’emanazione, da parte del collaudatore, del certificato di collaudo delle opere che, come stabilito dall’art. 102, comma 3, del d.lgs. 50/2016, deve essere effettuato non oltre sei mesi (massimo un anno per casi particolari) dall’ultimazione dei lavori; questo atto costituisce il passaggio formale e obbligatorio del processo di realizzazione di un’opera e si attua attraverso una procedura che consente alla stazione appaltante di perseguire le finalità indicate nello schema riportato in figura 1.

Le finalità del collaudo delle opere pubbliche
Il documento che sancisce la regolarità tecnica, amministrativa e contabile delle opere richieste dalla stazione appaltante e realizzate dall’esecutore è, come già ricordato, il certificato di collaudo che, al momento della sua emissione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi i due anni dalla sua emissione.
Gli aspetti tecnici e amministrativi del collaudo si legano a una necessità formale e sostanziale cui la stazione appaltante deve assolvere al momento del completamento dei lavori e che determina una condizione inderogabile di garanzia (che può essere svolta anche in corso d’opera) per la tutela degli interessi della stessa stazione appaltante; tale condizione trova il suo compimento attraverso una serie di operazioni:
- la verifica della correttezza delle lavorazioni eseguite;
- la loro conformità al progetto originario;
- l’idoneità dei materiali impiegati e delle lavorazioni eseguite in conformità con le vigenti normative di settore;
- il corretto funzionamento degli impianti e di tutte le loro parti;
- la conformità delle opere con le autorizzazioni;
- la verifica della corretta gestione amministrativo-contabile di tutto il processo esecutivo.