Il commercio su aree pubbliche tra le leggi di bilancio 2018 e 2019
Enzo Maria Tripodi
Dopo la proroga della durata delle concessioni, di cui all’art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018), il Legislatore – sempre in sede di disposizioni di bilancio – ha deciso la fuoriuscita del commercio su aree pubbliche dai rigori della Direttiva Bolkestein (come recepita dal d.lgs. n. 59/2010).
Le questioni, come da prassi, non si presentano semplici poiché restano in piedi le indicazioni previste dall’art. 1, comma 1181 della Legge di bilancio 2018, in un quadro, però, in cui sono stati eliminati i riferimenti dell’Intesa del 2012, nonché – come pare – lo stesso “meccanismo” dell’Intesa in sede di Conferenza unificata, che era stato utilizzato per determinare un indirizzo omogeneo sulle disposizioni principali per l’effettuazione (da parte dei Comuni) delle gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni agli operatori.
Nel presente contributo si delineano i termini della disciplina, nell’intreccio derivante dalle norme abrogate e da quelle rimaste in vigore (ed alle quali andrà data attuazione). I problemi non mancano, così come le soluzioni che – ad avviso di chi scrive – vanno trovate in una manutenzione “correttiva” delle disposizioni su questa forma di commercio.
Nello spazio temporale offerto dalla proroga (che scade – salvo ripensamenti – il 31 dicembre 2020) è auspicabile, infatti, che il Governo riveda il quadro complessivo, revisione che potrebbe riguardare anche l’intero testo del d.lgs. n. 114/1998. Dopo vent’anni, il mondo – specie quello del commercio – è cambiato profondamente e sarebbe ora che si intervenisse in un ambito segnato da regole “strutturali” e, al contempo, di potenziale sviluppo da imprimere alle imprese della distribuzione commerciale.