Comportamento in caso di incidente stradale
Maurizio Marchi
Il primo comma dell’art. 189 stabilisce che l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
Il soggetto su cui incombono gli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza non è quindi “il conducente” ma “l’utente della strada” e pertanto il novero dei soggetti qualificati a commettere questi reati è piuttosto ampio, potendovi annoverare anche i pedoni e i passeggeri dei veicoli.