I concetti “indefiniti” di piano e di programma nella disciplina della valutazione ambientale strategica
Maria Pia Genesin
La valutazione ambientale strategica (VAS), introdotta nell’ordinamento UE dalla direttiva n. 2001/42/CE, si pone quale strumento di integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nel procedimento di elaborazione di piani e programmi aventi effetti significativi sull’ambiente negli Stati membri.
L’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario nell’introdurre tale strumento è stato quello di garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della relativa adozione/approvazione. Come espressamente confermato dal considerando n. 9, la direttiva n. 2001/42/CE ha carattere procedurale e l’effetto di armonizzazione che ne deriva consiste nell’attribuire all’interesse ambientale una specifica valenza strutturale di interesse a valutazione obbligatoria nel procedimento di formazione di piani e programmi e, in particolare, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, che rappresentano la tipologia di atto maggiormente coinvolta da tale disciplina. La VAS impone il recepimento di un’ottica di tutela integrata e non differenziata dell’interesse ambientale negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; essa
rappresenta un modello di tutela dell’interesse settoriale alternativo a quello tradizionale delle tutele parallele o differenziate, che dir si voglia, contribuendo al suo stesso superamento.
La valutazione ambientale strategica è stata prevista in aggiunta alla preesistente valutazione di impatto ambientale (VIA),ùrisalente alla direttiva 85/337/CEE, relativa ai progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull’ambiente. Il legislatore UE ha scelto di non ricondurre la disciplina delle due differenti tipologie di valutazione ambientale ad un’unica fonte di diritto derivato. Tale scelta originaria è stata mantenuta ferma anche negli sviluppi più recenti della normativa in materia di VIA, in linea con quanto espresso nella Relazione della Commissione UE sull’applicazione e l’efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica del 14 settembre 20096, in cui si afferma non essere opportuna una riunificazione delle due discipline date le peculiarità e diversità dei due processi di valutazione ambientale. Significativa, da questo punto di vista, è la decisione del legislatore italiano di concentrare, invece, i due istituti in un unico testo normativo, rappresentato dal d.lgs. n. 152/2006, prevedendo modalità di raccordo e di coordinamento fra i medesimi, incrementate, da ultimo, dal d.lgs. n. 104/20177. Rilevano, a tal proposito, l’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006, relativamente alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, con funzioni di supporto tecnico-scientifico in ordine a procedure sia di VIA che di VAS di competenza statale; l’art. 10, relativamente al coordinamento tra le procedure di VAS e di VIA, per effetto del quale la verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell’ambito della procedura di VAS, dando specifica evidenza, nelle modalità di informazioni al pubblico, di tale integrazione procedurale. Ai sensi di tale ultimo articolo nella redazione dello studio di impatto ambientale relativo al procedimento di VIA, in riferimento a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, si possono utilizzare le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale relativo al procedimento di VAS. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione si tengono in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.