Le nuove Conferenze di servizi
Domenico Trombino
La novità della conferenza di servizi asincrona
Nell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, rubricato Conferenza semplificata, sono concentrate diverse fra le novità in materia di conferenza di servizi, introdotte dal d.lgs. 30 iugno 2016, n. 127, in epigrafe Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 gosto 2015, n. 124.
Ove sia obbligatorio acquisire pareri, intese concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte di più amministrazioni e di gestori di beni o servizi pubblici (non degli uffici della stessa amministrazione), competenti nel merito, l’amministrazione procedente, anche su richiesta dell’interessato, indice una conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, che si svolge in forma semplificata e modalità asincrona.
Per la prima volta la modalità asincrona entra nella legge sul procedimento amministrativo: i lavori della conferenza di servizi devono rinunciare così alla contestualità della presenza fisica dei partecipanti e il fattore tempo, da patologicamente prolungato, per disfunzioni varie, diventa isiologicamente prolungato, ma entro un limite predeterminato e invalicabile.
Il fallimento dell’imprescindibile compresenza di più soggetti, nello stesso luogo, tratto tipico della conferenza di servizi dell’ordinamento previgente, ha portato dunque al suo superamento e all’introduzione della modalità asincrona, che consente oggi a ciascun partecipante di rendere il proprio ontributo in remoto, ossia dal proprio ufficio (per non dire da casa), conciliando il rispetto del termine assegnato dall’amministrazione procedente on gli altri impegni lavorativi.
Manco a dirlo, la conferenza di servizi asincrona è telematica. Il primo comma si conclude infatti con il richiamo al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, segnatamente alle modalità di cui all’art. 47, che giova riportare qui di seguito, nelle parti d’interesse ai fini della presente trattazione…