Disciplina del commercio e dei servizi 3/2017
Condizioni di sicurezza nelle pubbliche manifestazioni
Gianfranco Cardosi
Nel periodo estivo, nel quale ci troviamo nello scrivere queste “brevi note”, sono veramente numerose le manifestazioni che si svolgono all’aperto, su aree pubbliche (vie, piazze, spiagge, ecc.), quali: concerti; sagre; sfilate di moda; gare sportive, ecc.
Si tratta di iniziative o manifestazioni che si possono definire, a seconda dei casi o modalità di svolgimento, come dei pubblici spettacoli o dei pubblici intrattenimenti.
Con la denominazione di “pubblici spettacoli” si intendono, comunemente, tutte quelle azioni di persone, o di persone e cose insieme, che vengono fatte per divertire od allietare tutti coloro che vi assistono, senza però parteciparvi attivamente. Qualche esempio: chi assiste, da spettatore ad un’opera lirica, non può certo salire sul palco per lì mettersi a cantare! Chi assiste, in uno stadio, ad un incontro di calcio non può indossare maglietta e scarpette per scendere in campo, e giocare!
I “trattenimenti pubblici” invece, possono essere identificati in tutte quelle riunioni di persone che sono organizzate a scopo di divertimento alle quali, di solito, partecipa attivamente il pubblico presente, come avviene, ad esempio, in una festa da ballo che si organizza in una piazza pubblica e, chi vi assiste, se vuole, può partecipare liberamente al ballo.
La distinzione alla quale si è accennato non ha, peraltro, importanza pratica, in quanto la legge considera sempre, alla stessa stregua, sia gli spettacoli che i trattenimenti pubblici. Organizzare uno spettacolo od un trattenimento pubblico significa, in buona sostanza, organizzare ed offrire al pubblico un’occasione di divertimento e svago, a pagamento o gratuitamente.
La disciplina di base, a livello autorizzatorio, la si trova ancora scritta nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 773/1931 (in seguito Tulps), e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con r.d. n. 635/1940 (in seguito Reg. Tulps).
Per quanto riguarda la sicurezza pubblica ed igienico-sanitaria, i livelli di rumore accettabili, i divieti di vendita di determinati prodotti (bevande in contenitori di vetro, alcolici, ecc.) occorre, ovviamente, far riferimento alle rispettive legislazioni e normative.
Gli articoli base o di riferimento sono: artt. 68, 69 e 80 del Tulps, e artt. dal 141 al 145 del Reg. Tulps. Gli articoli dal 141 al 145 del Reg. Tulps, riguardano, in particolare, le funzioni ed i compiti delle Commissioni, sia provinciale (in sigla CPVLPS) che comunale (in sigla CCVLPS), di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Oggi, com’è noto, le competenze autorizzatorie in materia spettano ai Comuni, a seguito del d.P.R. n. 616/1977, che operano attraverso gli Sportelli unici per le attività produttive (in sigla SUAP), che dovrebbero ormai aver messo in rete le normative vigenti (di legge e dei regolamenti comunali), nonché tutti i modelli di atti e documenti, con relative istruzioni (modalità e termini di presentazione, pagamenti diritti vari, ecc.) per dar vita a spettacoli e trattenimenti pubblici.
Per la parte che qui interessa, si ritiene utile richiamare anche quanto fatto presente con la circolare n. 559/C del Ministero dell’interno in materia di spettacoli e trattenimenti. Nella stessa si osserva testualmente che “… l’espressione “altri simili spettacoli e trattenimenti”, contenuta nell’art. 68 Tulps, al fine di evitare un’applicazione della stessa oltremodo estensiva, deve essere letta in correlazione con le ipotesi citate, a titolo esemplificativo, nel testo dello stesso articolo quali accademie, feste da ballo e simili. Infatti appare, in tale contesto, prevalente ed imprescindibile il riferimento, oltre che al fattore divertimento e passatempo, anche e soprattutto quello della affluenza indistinta di pubblico. Possono dunque “qualificarsi spettacoli e trattenimenti pubblici” quelli indetti nell’esercizio di attività imprenditoriale, offerta al pubblico in modo organizzato e non casuale e dotati di una certa attrattività, per i quali la pubblica autorità interviene in via preventiva, non solo per le finalità di sicurezza pubblica di cui all’art. 68 Tulps, ma anche per quelle, più ampie, di incolumità pubblica, ordine, buon costume, riscontrabili in luoghi affollati, ex art. 80 Tulps”.
(continua a leggere...)
Pubblicato il 20 settembre 2017