Il conflitto di interessi in campo edilizio e urbanistico. Il caso dell’Emilia-Romagna
Paola Minetti
Del conflitto di interessi in campo edilizio e urbanistico si è occupata da tempo la legislazione italiana; nel presente
scritto si vuole circoscrivere la trattazione del tema ai casi previsti e disciplinati dalla legge a tutela del suolo della Regione Emilia-Romagna, che ha previsto, in maniera espressa, la disciplina dedicata.
Partendo dalla fine del percorso ricordiamo che la norma che dispone la necessità di astenersi dallo svolgimento della attività amministrativa, ossia della propria professione, è l’articolo 6-bis della legge 241/90, detta “legge del procedimento amministrativo”.
Tale disposizione vieta di occuparsi del procedimento e di assumere il provvedimento finale nel caso in cui ci sia una situazione anche di solo conflitto potenziale: non si possono esprimere pareri, valutazioni tecniche, né decisioni.
La disposizione estende il divieto di intervento nella votazione di deliberazioni in cui siano coinvolti interessi propri e di parenti ed affini sino al quarto grado che incombe sugli amministratori degli enti locali ed è codificato nel Testo Unico degli Enti Locali (approvato con d.lgs. 267/2000).
La finalità, palese, è quella di non viziare l’attività amministrativa, interferendo con essa e facendosi portatori
di interessi personali che conducano ad una decisione in grado di distorcere la serenità di giudizio.
Il conflitto o contrasto altera la capacità di decisione e può creare una utilitas che è in contrasto con la correttezza
della azione amministrativa e con quel buon andamento codificato dall’articolo 97 della Costituzione, declinato in molteplici modalità attuative, di cui l’astensione in caso di conflitto di interessi è solo un aspetto. Insieme al buon andamento l’imparzialità e la legalità completano i criteri guida del funzionario.
La condotta del funzionario (inteso nel senso dell’articolo 28 della Costituzione come colui che è responsabile all’interno della p.a. e tradotto, nel linguaggio odierno, nel responsabile di procedimento, di provvedimento ed anche nel tecnico istruttore che propone al dirigente il provvedimento finale), in presenza di un eventuale conflitto, è il “dovere di astensione”, istituto tipico del diritto processuale civile e penale; significa che il funzionario deve astenersi, spontaneamente, a trattare la pratica in cui ravvisi un potenziale conflitto, ed è tenuto a dichiararlo immediatamente al proprio superiore, affinché non si crei una situazione di disagio e conflitto potenziale che conduca ad un atto annullabile.