Contenimento del COVID-19 nei cantieri e compiti del CSE. Il Protocollo condiviso di cui all’Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020.
Beatrice Armeli
Al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19, si è imposta l’adozione di particolari misure di prevenzione, da applicarsi, oltre che nei luoghi di lavoro in generale, anche specificatamente nei cantieri, andandosi così, in un qual modo, ad integrare le regole volte alla gestione della sicurezza per tale ambiente di lavoro, come raccolte nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”) e nei relativi Allegati.
Il 14 marzo 2020 è stato quindi firmato, da Governo e parti sociali, il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020 e successivamente aggiornato in data 6 aprile 2021, tenendo conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, e in particolare del DPCM del 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute.
Già, comunque, con il DPCM del 26 aprile 2020, che ha consentito la riapertura dei cantieri dopo il c.d. lockdown, si sono definite le modalità da attuarsi nell’ambito della ripresa delle lavorazioni. Nel dettaglio, è nell’Allegato 7 del predetto DPCM che si ritrova la prima regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, oggetto di apposito Protocollo, anch’esso condiviso tra Governo, rappresentanze delle imprese e sindacati, le cui disposizioni rappresentano una “specificazione di settore” rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 2020 relativo agli ambienti di lavoro.
L’Allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020 è divenuto poi Allegato 13 nel DPCM del 17 maggio 2020. È dunque a quest’ultimo che, a tutt’oggi, occorre riferirsi per indagare quali misure anti-contagio siano state previste, con “la logica della precauzione” e in attuazione delle prescrizioni del legislatore e delle indicazioni dell’Autorità sanitaria, per gestire la sicurezza nei cantieri al tempo della pandemia, indirizzandosi le stesse “ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere”. In sostanza, le previsioni contenute nel Protocollo -che, in quanto inglobato in un allegato del decreto del Presidente del Consiglio, assurge a rango di fonte secondaria- si indirizzano a committente, direttore dei lavori, CSE, oltre che datore di lavoro, preposto e lavoratori di tutte le imprese operanti in cantiere.