Sblocca Cantieri: contenuti del nuovo regolamento unico dei contratti
Marco Agliata
Per un migliore chiarimento della problematica e delle sue conseguenze, si ritiene utile chiarire cosa è un regolamento attuativo. Tale atto, nell’ordinamento giuridico italiano, costituisce una fonte normativa secondaria subordinata a leggi ordinarie e necessario a disciplinare gli aspetti attuativi della legge sovraordinata.
Anche l’apparato normativo che regola la disciplina dei contratti pubblici ricade in questa fattispecie ed ha, dal 1865 al 2016, mantenuto questa impostazione e dopo l’efficacia delle direttive europee la struttura è diventata: un decreto legislativo di adeguamento alle direttive emanate e un decreto del Presidente della Repubblica in forma di regolamento attuativo.
Durante queste fasi in cui, nel passato, si lamentava un periodo eccessivo di tempo tra decreto e regolamento (4-5 anni) si erano determinate delle difficoltà interpretative generate dalla permanenza in vigore del precedente regolamento. Dopo queste esperienze era comprensibile attendersi una maggiore attenzione al coordinamento normativo del codice con il relativo regolamento; purtroppo così non è stato, considerando l’impianto del nuovo codice del 2016 che oggi, a tre anni dalla sua emanazione, è caratterizzato da una costellazione di provvedimenti di cui non si intravede la fine.
Un sistema di operatori attivo nel settore dell’edilizia per tanti anni si è trovato, in Italia, a dover subire i danni della crisi e quelli di un impianto normativo, ancora ben lontano dall’essere completato, costituito da un decreto legislativo di conversione delle direttive europee e 119 atti tra decreti attuativi, linee guida ANAC e altri provvedimenti collegati senza considerare atti e delibere di chiarimento, di indirizzo e pareri interpretativi. Nel prendere atto che si tratta di un sistema in cui molti dei provvedimenti previsti non sono stati ancora emanati, si ha il quadro dello stato complessivo e, soprattutto, delle conseguenze che una tale condizione ha determinato in tutto il settore.
Come è possibile visualizzare nel diagramma riportato di seguito, il codice dei contratti, che ha visto la luce il 19 aprile 2016, ha assunto più i contorni di un colpo di grazia finale al traballante settore dell’edilizia in Italia, già segnato dalla crisi finanziaria globale, rispetto all’occasione di gestire un passaggio di regolazione normativa che avrebbe dovuto avviare anche il rilancio degli investimenti e delle conseguenti ricadute economiche sull’intero Paese.
Purtroppo, al momento, non è immaginabile quando e se potrà esserci una ricomposizione di tutto questo e quindi, nell’attesa di capire cosa succederà in questo ambito, è necessario continuare ad analizzare i segnali che arrivano da un mondo normativo sempre più confuso e inadeguato.
L’ultima di queste uscite è costituita dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.
L’articolo 1 del decreto è dedicato alle modifiche del codice dei contratti pubblici che contiene, tra le altre integrazioni al decreto legislativo n. 50/2016, una prescrizione per l’emanazione di un regolamento unico di integrazione al codice dei contratti.
In effetti la previsione dell’emanazione del regolamento costituisce l’elemento, di natura programmatica, di maggior rilevanza del decreto e viene rappresentato nelle previsioni espresse in alcuni articoli del d.l. 32/2019 oltre all’articolo 1, comma 1, lettera
mm), punto n. 7 del d.l. 32/2019 (Sblocca cantieri) dove si prescrive l’inserimento del nuovo comma 27-octies all’articolo 216 del codice e in cui si prevede, entro il 16 ottobre 2019, l’adozione di un regolamento unico in sostituzione e integrazione della disciplina attuativa esistente o ancora da emanare in diversi ambiti.