Controllo e procedure sanzionatorie della SCIA edilizia
Claudio Belcari
La natura giuridica della SCIA edilizia ha avuto una evoluzione giurisprudenziale e normativa fino al riconoscimento di istituto di liberalizzazione e la legge c.d. “Madia” ne ha cambiato in maniera significativa il potere sanzionatorio-repressivo di competenza comunale, definendo tre scenari giuridici in funzione del tempo, con procedure ed effetti sostanzialmente diversi.
Evoluzione della natura giuridica della SCIA edilizia
Per individuare le procedure afferenti al potere di controllo e sanzionatorio di competenza comunale relativamente alla SCIA, occorre prima individuarne esattamente la natura giuridica che è stata nel tempo fortemente evolutiva in relazione alle risoluzioni giurisprudenziali ed innovazioni normative.
Giurisprudenza
In giurisprudenza nell’individuazione della natura giuridica del titolo edilizio auto-dichiarato relativo alla DIA, oggi evoluto nella SCIA edilizia, in passato si è assistito ad una vera e propria disputa.
Infatti, in assenza di una chiara norma, in passato la dottrina e la giurisprudenza avevano discusso sul tema della natura giuridica di tale titolo edilizio abilitativo auto-dichiarato, arrivando il Consiglio di Stato ad elaborare teorie contrastanti nello stesso ambito temporale.
Di fatto, la sezione V e la sezione VI del Consiglio di Stato elaboravano nello stesso periodo tesi diverse e in sintesi oscillavano tra due conclusioni contrapposte; infatti:
• secondo una prima tesi, la DIA, oggi SCIA, costituisce un istituto amministrativo, vale a dire un atto di assenso tacito che dà luogo alla formazione del titolo costitutivo e quindi è strumento di sola semplificazione;
• secondo un’altra tesi, la DIA, oggi SCIA, costituisce un atto privato e non dà luogo alla formazione del titolo costitutivo in forma tacita e quindi è strumento di effettiva liberalizzazione.
Precisiamo meglio le tesi indicate.
Prima tesi – Atto di sola semplificazione
La tesi del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 5 aprile 2007, n. 1550, sosteneva che la DIA, oggi SCIA, è un provvedimento tacito di per sé idoneo a consentire di intraprendere l’attività, in forza della legittimazione conferita dalla stessa legge.
Tale titolo non costituisce strumento di effettiva liberalizzazione dell’attività, ma rappresenta unicamente una semplificazione procedimentale, che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo in forma tacita, a seguito del decorso di un termine dalla presentazione della denuncia.