Convenzione per lavori di pubblica utilità con schema
Maurizio Lucca
L’art. 54 del d.lgs. n. 274/2000, consente al giudice di pace, su richiesta dell’imputato , di poter applicare la sanzione penale sostitutiva con il lavoro di pubblica utilità (LPU) , consentendo una modalità diversa di scontare la pena, con riflessi diretti dell’Amministrazione pubblica (ovvero, presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o gli enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato) la quale può utilizzare i soggetti autorizzati per alcune attività di proprio interesse.
In effetti, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
La disciplina prevede che la prestazione non retribuita:
· non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi;
· non può essere svolta non più di sei ore di lavoro settimanale (salvo espressa deroga), con una durata giornaliera della prestazione comunque non oltre le otto ore;
· le modalità e tempi non devono pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del richiedente (condannato), nonché non può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona;
· venga svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato .
Sotto il profilo operativo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità vengono deter-minate dal Ministro della giustizia con decreto, d’intesa con la Conferenza unificata , e a seguito della sottoscrizione di una convenzione con il soggetto aderente.