Convivenze anagrafiche. Principi regolatori e tecniche per una corretta gestione dell’istituto
Gianluigi Berardi
La funzione fondamentale dell’anagrafe è quella fotografare ogni tipologia di situazione che indentifica una certa relazione dell’individuo con il territorio.
Tale caratteristica deriva dal particolare interesse del legislatore a che ogni persona residente sul territorio nazionale sia formalmente registrata e che sul presupposto che la situazione di fatto corrisponda a quella di diritto risultante, appunto, dagli atti anagrafici.
Tale principio è desunto dall’art. 1 della legge anagrafica n. 1228/1954 il quale dispone che nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità al regolamento anagrafico.
L’iscrizione anagrafica è, pertanto, garantita sempre e comunque non solo a chi decide di fissare la propria dimora abituale in un determinato territorio, ma anche a coloro i quali non possono stabilire una residenza nel comune, in quanto senza fissa dimora.
Alla garanzia di ogni cittadino di essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente (per residenza o per domicilio) corrisponde l’obbligo – sancito dall’articolo 13 del regolamento anagrafico – a rendere le dichiarazioni anagrafiche da parte dei soggetti individuati come responsabili delle dichiarazioni anagrafiche dall’art. 6 del regolamento.
Anche le convivenze anagrafiche rientrano nel novero degli istituti che il legislatore ha appositamente previsto al fine di garantire la registrazione dell’individuo in un dato territorio. La definizione di convivenza anagrafica è data dall’art. 5 del regolamento anagrafico che testualmente dispone:
“1. Agli effetti anagrafici per convivenza di intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura di assistenza, militari, aventi dimora abituale nello stesso Comune. 2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti.
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica”.