Il correttivo allarga “con moderazione” le maglie del subappalto
Massimo Gentile
Il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. decreto “correttivo” al Codice dei contratti), ha modificato la disciplina del subappalto dopo che il nuovo Codice, con l’art. 105 aveva ristretto in modo significativo la facoltà di ricorrere al subappalto da parte di un affidatario di un appalto pubblico. Ripristinando, così, la disciplina del Codice del 2006.
Come noto, tra le numerose modifiche introdotte dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 (c.d. decreto “correttivo” al Codice dei contratti), una di sicuro rilievo è quella concernente la disciplina del subappalto.
È pleonastico rammentare che l’art. 105 del “nuovo” Codice aveva ristretto in modo significativo la facoltà di ricorrere al subappalto da parte di un affidatario di un appalto pubblico, prevedendo finanche la possibilità per la stazione appaltante di non consentirlo.
Una disciplina che, invero, aveva destato qualche perplessità da parte di diversi commentatori, anche sotto il profilo della rispondenza della stessa alla normativa comunitaria.
Da qui l’esigenza avvertita dal legislatore di apportare qualche affinamento.
Andiamo a vedere nel merito quali sono le principali modifiche introdotte dal correttivo.
La prima significativa modifica riguarda i c.d. “contratti similari” (forniture con posa in opera e noli a caldo).
Lo scrivente aveva avuto modo di commentare che, in virtù della previsione di cui all’art. 105, comma 2 – che, rispetto a quella disciplinante la medesima fattispecie nel precedente Codice del 2006, aveva trasposto la formulazione dal positivo al negativo – al fine di escludere detti contratti dall’ambito del subappalto dovevano ricorrere le seguenti condizioni:
– importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro;
– incidenza del costo della manodopera e del personale non superiore al 50% dell’importo del subcontratto da affidare.
In mancanza anche di una sola delle richiamate condizioni, il subcontratto configurava automaticamente un subappalto. La conseguenza di ciò era che una fornitura con posa in opera o un nolo a caldo di importo superiore al 2% dell’importo del contratto di appalto e a 100 mila euro configuravano sempre subappalto, a prescindere dall’effettiva incidenza della manodopera. Parimenti, una fornitura con posa in opera o un nolo a caldo con un’incidenza della manodopera superiore al 50% dovevano ritenersi subappalto anche se il relativo ammontare era inferiore al 2% del contratto di appalto (ovvero a 100 mila euro).
Ebbene, il correttivo ha ripristinato la disciplina del Codice del 2006.