Decadenza del permesso di costruire e comunicazione di inizio lavori: quale rapporto?
Mario Petrulli
La materia della decadenza del permesso di costruire è spesso foriera di dubbi interpretativi, anche quale conseguenza dello scarno dettato normativo dell’art. 15 del Testo Unico Edilizia. L’interprete, perciò, è chiamato ad un importante ed attento lavoro di ermeneutica, allo scopo di definire compiutamente la portata applicativa della suddetta norma, i cui risvolti pratici sono di un’importanza facilmente intuibile.
In particolare, in questa occasione, ci soffermeremo sul rapporto fra la mancata comunicazione di avvio dei lavori e la decadenza del permesso di costruire quale conseguenza della suddetta omissione da parte del titolare.
L’art. 15 del Testo Unico Edilizia e la comunicazione di avvio dei lavori
È agevole constatare che l’art. 15 del T.U. Edilizia nulla dispone in materia di comunicazione inizio lavori, sebbene tale adempimento sia generalmente previsto nel provvedimento con cui viene rilasciato permesso di costruire e/o nel regolamento edilizio.
L’assenza di ogni riferimento, nel citato art. 15, alla comunicazione di avvio dei lavori, a nostro avviso, è già rivelatore di una scarsa rilevanza della mancanza della stessa ai fini della decadenza del permesso di costruire.
Le caratteristiche del provvedimento di decadenza del permesso di costruire
Ulteriori elementi utili ad indagare il rapporto fra la comunicazione di avvio dei lavori e decadenza del permesso di costruire possono essere individuati analizzando brevemente, con l’ausilio della giurisprudenza, le caratteristiche del provvedimento di decadenza.
È stato affermato, da un orientamento consolidato, che detto provvedimento:
– è un atto caratterizzato da tipicità;
– ha natura vincolata all’accertamento del mancato inizio dei lavori o della loro mancata conclusione e ricognitiva, ossia un atto meramente dichiarativo di un effetto verificatosi ex se;
– frutto di un rigoroso e completo accertamento in fatto ed adeguata istruttoria;
– con efficacia ex tunc, ossia retroattiva, nel caso della decadenza per mancato inizio dei lavori ed ex nunc, ossia non retroattiva, nel caso della decadenza per mancata ultimazione.