Decreto fiscale n. 119/2018: le novità per i comuni
Pasquale Mirto
Con il decreto fiscale n. 119/2018 sono state introdotte alcune novità, che in parte rappresentano una riproposizione di “vecchie” definizioni, come quella relativa alla rottamazione delle cartelle o alla chiusura delle liti fiscali pendenti.
Alcune novità interessano (pesantemente) i comuni, come l’annullamento dei carichi fino a mille euro inclusi in cartelle 2000-2010, altre sono di dubbia applicazione, come la definizione degli accertamenti per i quali pende ancora il termine d’impugnazione.
Naturalmente, in sede di conversione in legge, vi saranno modifiche rilevanti, come quella relativa alla possibilità per i comuni di definire le ingiunzioni di pagamento, che per la terza volta consecutiva non è stata prevista in prima battuta, ma va da sé che come per le altre due rottamazioni delle cartelle, anche per quest’ultima sarà necessario estendere la definizione alle ingiunzioni di pagamento.
La definizione degli atti di accertamento
La prima norma che desta perplessità, con riguardo alla sua applicabilità agli enti territoriali, è l’art. 2, il quale prevede la “Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento”.
Il comma 1 dispone che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997, che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto.