Il Decreto sblocca cantieri: riflessi operativi sugli appalti
Marco Agliata
Ad oggi non è possibile prevedere l’esito reale di queste nuove modifiche al sofferto d.lgs. 50/2016 costituite dal d.l. 32 /2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92, serie generale del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione
a seguito di eventi sismici”, meglio conosciuto come Decreto Sblocca cantieri.
L’impianto che si è voluto dare al sistema degli appalti in Italia è ormai giunto ad un punto prossimo allo stallo e così, dopo molti segnali di allarme inascoltati, si sta ora cercando di riorganizzare il tutto dalle radici cominciando, per ora, da un parziale intervento su alcuni aspetti di portata ridotta pur contenendo un’indicazione programmatica sulla strategia futura.
Questa indicazione è contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1) del nuovo decreto legge 32/2019 (c.d. decreto Sblocca cantieri) che inserisce nell’articolo 23, comma 3 dell’attuale codice la previsione di un nuovo regolamento attuativo finalizzato a sostituire solo alcune delle attuali disposizioni o prescrizioni provenienti da decreti o linee guida e integrare anche le norme attuative mancanti in materia di requisiti, avvalimento e qualificazione degli operatori.
I termini di tale regolamento sono specificati nella successiva lettera mm) del comma 1 del nuovo decreto che introduce, al comma 14 dell’articolo 216 del d.lgs. 50/2016, il riferimento al “regolamento unico” in sostituzione di alcuni ambiti dei decreti attuativi e delle linee guida. I contenuti del nuovo regolamento sono definiti dal nuovo comma 27-octies sempre dello
stesso articolo 216, dove si specificano gli elementi essenziali:
– l’adozione del nuovo regolamento unico è prevista entro 180 giorni dal 18 aprile 2019 quindi entro il 16 ottobre 2019;
– il regolamento unico conterrà disposizioni (come elencato nel nuovo comma 27-octies dell’articolo 216 del codice) di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni (quindi assorbirà i provvedimenti già emessi e integrerà le parti mancanti) intervenendo in alcuni ambiti ad oggi solo parzialmente regolati quali: i requisiti degli operatori economici, l’avvalimento e la qualificazione anche nel settore dei beni culturali oltre al collaudo.
Ambiti tutti puntualmente richiamati dal nuovo comma 27-octies introdotto dal nuovo d.l. 32/2019 all’articolo 216 del codice.
Di fatto l’impianto generale del codice, per ora, resta quello esistente e il nuovo regolamento dovrebbe regolare gli aspetti della qualificazione degli operatori e dell’avvalimento già ricordati e ad oggi non completamente normati.
L’auspicio, fortemente invocato, è che sia possibile ripristinare un quadro legislativo snello e di estrema chiarezza sia negli strumenti utilizzati (un codice, un regolamento sarebbe molto apprezzato) sia nella linearità dei contenuti. Solleva qualche preoccupazione il fatto che la nuova organizzazione del codice degli appalti abbia inizio dal regolamento attuativo, che interviene solo su alcuni aspetti, e non dal codice stesso (certamente bisognoso di una seria manutenzione) invertendo così la sequenza ordinativa (e forse anche il buon senso) che vorrebbe che la revisione del nuovo impianto partisse dalle fondamenta (il d.lgs. 50/2016) per poi arrivare ai necessari adeguamenti dello strumento di attuazione (il regolamento). Possiamo solo sperare che un fortunato allineamento dei pianeti unito ad un pietoso intervento dei Numi protettori di questo sfortunato settore riesca, questa volta, ad avviare la ricostruzione di un quadro normativo adeguato o, almeno, a contenere i danni.
Dopo questa premessa di carattere generale, è utile esaminare, in un primo approfondimento, le novità
più importanti introdotte dal nuovo d.l. 32/2019 – decreto Sblocca cantieri.
Provvedimenti che incidono direttamente sul d.Lgs. 50/2016
Entrata in vigore dei provvedimenti contenuti nel d.l. 32/2019
Il comma 3 dell’articolo 1 del nuovo decreto specifica che le disposizioni e le conseguenti modifiche al codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (il 19 aprile 2019), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.