Il decreto “sicurezza” è legge: cosa cambia in anagrafe?
Nicola Corvino
Il contesto socio-politico
Dopo un’aspra campagna elettorale che ha avuto al centro del dibattito delle forze politiche la gestione del fenomeno immigratorio, per evidenti contrapposte posizioni, il Governo ha approvato il decreto legge 4 ottobre, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati”.
Il provvedimento, più noto come “decreto sicurezza”, è entrato in vigore il 5 successivo e ha inciso su diversi aspetti trattati dal Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) e sul decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per quanto attiene all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, destando un vivace scontro dialettico tra i fautori del d.l. e l’opposizione governativa che sperava di modificarlo considerevolmente
in Parlamento all’atto della conversione in legge.
La legge 1 dicembre 2018, n. 132, di conversione del decreto, non ha apportato modifiche significative per quanto attiene allo specifico ambito dei servizi demografici, avendo lasciato immutato l’art. 13 riguardante l’aspettto anagrafico e modificando leggermente il successivo art. 14 relativo alla cittadinanza italiana.
Pertanto, la struttura dell’impianto è rimasta pressoché inalterata nella sostanza, deludendo le tante aspettative che si erano create al riguardo prima della conversione.
È doveroso richiamare l’art. 10, comma 3, Cost. che riconosce allo straniero, cui sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
La Cassazione, con sentenza n. 25028 del 25 novembre 2005, ha stabilito che tale diritto va riconosciuto ove il soggetto, che lo richieda, dimostri di trovarsi nelle condizioni previste dal su richiamato art. 10.
La richiesta di asilo è un diritto sottoposto ad accertamenti successivi per il riconoscimento definitivo dello status invocato. In altri termini, “il diritto
di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico”.
Nell’ambito dei servizi demografici assumono particolare rilevanza gli articoli 13 e 14 del nuovo provvedimento legislativo che sono titolati rispettivamente “Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica”
e “Acquisizione e revoca della cittadinanza” e, in secondo piano, l’art. 1 rubricato “Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario”.
Prima di addentrarci nella tematica specifica riguardante l’aspetto anagrafico, risulta utile richiamare il contenuto della recente circolare del Ministero dell’interno n. 8819 del 4 luglio 2018, ad oggetto “Il riconoscimento della protezione internazionale e la tutela umanitaria”, per comprendere al meglio il contesto nel quale il Governo ha varato il nuovo provvedimento.