I delitti di inquinamento e disastro ambientale
Gabriele Mighela
Nella descrizione normativa della tipicità del delitto di cui all’art. 452-bis codice penale l’inquinamento ambientale è definito evocando concetti di indubbia valenza sostanziale che si è inteso ancorare ai referenti definitori della misurabilità e della significatività.
Si tratta di elementi di specializzazione del risultato-evento (compromissione o deterioramento) che la condotta di inquinamento deve produrre e che, risulta chiaro, nell’espansione dell’offesa al massimo livello, induce le alterazioni irreversibili dell’art. 452-quater codice penale.
Si capisce, quindi, come il rapporto che lega le due disposizioni poggi su un giudizio di valore che riserva l’intervento con il disastro ambientale ai casi di maggiore gravità, in cui la lesione risulta connotata da tratti di alterazione che producono modifiche irreversibili degli equilibri di sistema e che non permettono all’ambiente di reagire ripristinando lo status quo ante.