Dimensionare un impianto ascensore: regole di buona pratica
Elena Giacomello, Dario Trabucco
Il tema della progettazione degli ascensori è importante, soprattutto in un Paese come il nostro dove il numero di ascensori è tra i più alti al mondo. Questo articolo tratta il dimensionamento degli impianti ascensoristici secondo le leggi degli ultimi vent’anni e le regole di buona pratica. È consigliabile che i progettisti si documentino autonomamente e non siano passivamente dipendenti dalle scelte delle società fornitrici e installatrici.
Tradizionalmente l’ascensore viene considerato dai progettisti come un impianto, una macchina da collocare opportunamente in pianta – di solito vicino alla scala, per ragioni distributive – a cui destinare un vano corsa passante per tutti i piani dell’edificio – spesso in calcestruzzo armato, per ragioni statiche –.
La premessa: i vincoli di legge sull’accessibilità agli edifici
La premessa di ogni considerazione sul dimensionamento dell’impianto ascensore deve delineare gli obblighi che la legge italiana impone in termini di accessibilità al patrimonio costruito.
Il d.m. 236/1989 (decreto attuativo della legge 13/1989) e il d.P.R. 503/1996 stabiliscono che gli edifici pubblici e privati debbano essere accessibili alle persone con disabilità. Trattandosi di “fonti primarie del diritto”, l’applicazione dei decreti è obbligatoria, pertanto un progettista, nel dimensionare un impianto, deve attenersi in prima battuta a questi due decreti che fissano le dimensioni minime di una cabina per tutti i tipi di edifici.
Il d.m. 236/1989 si applica a:
– edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non;
– edifici di nuova costruzione di edilizia residenziale convenzionata ed edilizia residenziale pubblica;
– ristrutturazione di edifici elencati nei punti precedenti (anche quelli preesistenti all’entrata in vigore del decreto);
– spazi esterni di pertinenza degli edifici elencati nei punti precedenti.
Il d.P.R. 503/1996 si applica anche a tutti gli edifici pubblici.
La tabella 1 riporta le dimensioni minime delle cabine degli ascensori secondo i decreti citati.

Tabella 1 – Dimensioni minime delle cabine, porte e spazio antistante l’ascensore secondo il d.m. 236/1989 e il d.P.R. 503/1996
È importante sottolineare che le dimensioni minime della cabina, previste dai decreti, considerano come “utente limite” la persona su sedia a ruote.
Non è però verificato che queste dimensioni siano in grado di garantire la mobilità a tutte le persone che utilizzano la sedia a ruote (anche solo temporaneamente) o a tutti i disabili. In taluni casi, infatti, la persona su sedia a ruote ingombra più spazio di quello a disposizione previsto dalle cabine di dimensioni minime: ad esempio, un utente su sedia a ruote con una gamba ingessata, oppure un utente con una disabilità che preveda una posizione del corpo non perfettamente seduta ma con la schiena inclinata.