Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF): ambito applicativo e modalità operative
Gianluca Alfano, Carlo Di Carlo, Massimiliano Campofranco
L’articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2919, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), l’art. 17-bis (nel prosieguo semplicemente “art. 17-bis”), dal titolo «Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera», collocato nella Sezione I «Versamento unitario e compensazione» all’interno del Capo III «Disposizioni in materia di riscossioni»
Tale norma, viene dunque inserita nell’ambito della disciplina relativa agli obblighi dichiarativi in capo ai contribuenti, con il dichiarato intento di tutelare i prestatori di manodopera nei contratti c.d. labour intensive.
La disposizione in esame, infatti, pone in capo ai committenti ed ai soggetti esecutori di opere o servizi ad alta intensità di manodopera, specifici obblighi e divieti volti ad assicurare la verifica dell’effettivo pagamento delle ritenute fiscali operate sulla retribuzione sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, estendendo in tali affidamenti il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) applicato ordinariamente alla sola IVA.