End of Waste: evoluzione (e involuzione) della disciplina normativa
Alessandro Zuco
La disciplina normativa degli End of Waste è attualmente una delle tematiche più attuali e sottoposte a problematiche nel panorama del diritto ambientale. Se per quanto riguarda la corretta classificazione dei rifiuti si è avuta una pronuncia “risolutiva” da parte della Corte di Giustizia europea, nella materia in questione si è ancora lontani da una definizione univoca e soddisfacente della situazione.
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale, che si precisa è ancora in essere, è stata ed è molto complessa e difficoltosa da riassumere.
Dal punto di vista della genesi del concetto, con la locuzione End of Waste (tradotto in italiano come “Cessazione della qualifica di rifiuto”) viene indicata la procedura in cui un rifiuto, sottoposto ad un’operazione di recupero, venga a soddisfare precisi requisiti in base ai quali possa essere sottratto alla disciplina del titolo IV del d.lgs. n. 152/2006 e quindi cessare di essere considerato rifiuto, acquistando la qualifica di vero e proprio prodotto industriale.
La genesi di questa procedura nasce in particolare dalla decisione 1600/2002/Ce, istitutiva del VI Programma comunitario d’azione in materia di ambiente, che ha evidenziato la necessità di distinguere ciò che potesse essere qualificato come rifiuto e ciò che invece avrebbe potuto essere escluso da tale categoria, a cui è seguita la direttiva 2006/12/Ce del 5 aprile 2006, poi abrogata a sua volta dalla direttiva 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 (c.d. “Direttiva quadro sui rifiuti”). Tale ultima direttiva, nel dettare le specifiche univoche per una corretta modalità di gestione dei rifiuti, ha indicato all’art. 4 come scala gerarchica dei rifiuti un preciso “ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti”:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
Le quattro modalità dell’End of Waste
L’art. 6 della direttiva rifiuti ha inoltre indicato le modalità per cui un rifiuto cessi di essere tale, ovvero quando sia stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi le seguenti condizioni:
1) è comunemente utilizzato per scopi specifici: si deve trattare, cioè, di prodotti diffusi, generalmente applicati in ambiti noti ed atti a svolgere funzioni conosciute e definite;
2) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto: il fatto che esista un mercato dimostra che difficilmente l’oggetto derivante dal recupero sarà abbandonato;
3) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti: l’oggetto deve, cioè, poter garantire le prestazioni richieste in concrete condizioni di utilizzo o di consumo, conformemente tanto alle norme di legge quanto alle norme tecniche relative al bene specifico;
4) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
La Commissione europea si è inoltre espressa sul concetto di “utilità” escludendo la rilevanza di un eventuale profitto come parametro per il riutilizzo del materiale.
Al termine delle operazioni di recupero e nel rispetto dei parametri normativi suindicati, il rifiuto cessa la sua qualifica come tale e diviene un prodotto industriale.
Nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/98/Ce è stata recepita in limine con l’emanazione del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, con in primo luogo l’abrogazione dell’art. 181-bis avente ad oggetto le “Materie, sostanze e prodotti secondari” (MPS), le quali potevano derivare o da attività di recupero individuate da specifici decreti ministeriali o dalle tipologie individuate dalle procedure autorizzative ordinarie ex art. 9-bis, lett. a) e b) della l. 30 dicembre 2008, n. 210. Tali prodotti facevano riferimento al criterio del loro riutilizzo all’interno di un ciclo produttivo, in assenza del quale perdevano tale qualifica dovendo essere ricomprese nell’ambito dei rifiuti.