Esigibilità e debiti fuori bilancio rateizzati
Francesco Petronio
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha affrontato in sede consultiva il complesso tema del raccordo tra i principi contabili armonizzati e le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio tracciate dal testo unico enti locali.
La questione è stata sollevata dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sulla base dell’art. 10-bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito in l. 7 agosto 2016, n. 160, che ha ampliato la platea dei soggetti abilitati ad azionare la funzione consultiva della Corte dei conti, estendendo la facoltà di richiedere pareri alle componenti rappresentative dei comuni, province e città metropolitane nell’ambito della Conferenza unificata.
La richiesta di parere
L’oggetto della richiesta riguarda le modalità di copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio e in particolare l’imputazione contabile della relativa spesa in funzione della scadenza dell’obbligazione giuridica, tenuto conto delle nuove regole dettate dall’armonizzazione contabile.
Vengono in rilievo i principi per la gestione dell’impegno delle spese (punto 5 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011), e in particolare quello sull’esigibilità della spesa correlata alla scadenza dell’obbligazione giuridica sottostante.
Secondo tali regole il provvedimento di impegno deve annotare l’intero importo della spesa e la registrazione a valere sulla competenza deve avvenire nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Quindi, non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.
Tali regole devono essere coordinate con la disciplina contabile inerente ai debiti fuori bilancio, in particolare l’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), che stabilisce che per introdurre debiti fuori bilancio nell’ambito della contabilità dell’ente locale è necessario il preventivo riconoscimento della loro legittimità, da effettuarsi “con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità”.