Fabbricati rurali: gli obblighi catastali 2017 e 2018
Davide Galfrè
I fabbricati rurali rappresentano uno dei tormentoni della trascorsa estate 2017.
A partire da maggio 2017, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha inviato numerosissime lettere ai proprietari dei fabbricati ancora censiti come rurali presso il Catasto Terreni, nell’intento di ricordare loro quali siano gli obblighi catastali in ordine a tali fabbricati. Tali lettere rappresentano comunque un solo promemoria bonario, ma se il proprietario non ottempera a tali indicazioni riceverà a partire dal 2018, con tutta probabilità, una seconda lettera che questa volta conterrà l’obbligo perentorio di accatastamento unitamente ad una sanzione inderogabile.
Finora si può dire che, nonostante tutto, il Catasto ci è ancora andato con la mano leggera, ma prima o poi tutti i nodi arriveranno al pettine.
I fabbricati rurali, infatti, non possono più esistere al Catasto, dove sono stati soppiantati dai fabbricati aventi i cosiddetti “requisiti di ruralità”, ma nonostante questo sia un fatto acclamato ormai da alcuni anni, sono ancora moltissimi i fabbricati non del tutto in regola.
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Ora, senza elencare tutte le varie norme, leggi, circolari e quant’altro susseguitosi negli anni, si può tranquillamente riassumere tutto dicendo che alla data attuale i fabbricati rurali censiti solo al Catasto Terreni e senza rendita catastale non possono più esistere e che tutti quei fabbricati ancora al servizio dell’attività agricola dovevano essere censiti al Catasto Fabbricati entro la fatidica data del 30 novembre 2012, dopo anni di rinvii e di prolungamento dei termini, pena una sanzione amministrativa da € 1.032,00 ad € 8.264,00.
Si precisa fin d’ora che laddove si parli di attività agricola, ci si riferisce sempre all’articolo 2135 del codice civile.