Fase esecutiva delle opere: i verbali di consegna e ultimazione dei lavori
Marco Agliata
La consegna e l’ultimazione dei lavori costituiscono i due momenti, all’interno del contratto d’appalto, che delimitano la fase esecutiva delle opere in quanto alla effettiva realizzazione dei lavori; nell’ambito del processo complessivo, tale fase si conclude con il collaudo che sancisce la ricevibilità e la liquidabilità, da parte della stazione appaltante, di quanto eseguito.
Dopo l’autorizzazione del responsabile del procedimento, il direttore dei lavori, per procedere alla consegna dei lavori, provvede a comunicare in modo formale alla stazione appaltante e all’esecutore delle opere la data fissata per la consegna convocando le parti presso i luoghi di esecuzione dei lavori.
La consegna dei lavori (come confermato anche nella bozza di regolamento in approvazione al comma 1 dell’articolo 147) deve avvenire non oltre i 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto (o dalla data di approvazione del contratto quando non è richiesta la registrazione presso la Corte dei conti).
In termini operativi il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
Finalità della consegna
La finalità primaria dell’atto di consegna è costituita dall’accertamento e dalla verifica della praticabilità dell’area oltre alla totale assenza di ogni tipo di impedimento all’inizio dei lavori.
La consegna dei lavori, disciplinata costituisce l’atto con il quale la stazione appaltante mette a disposizione dell’esecutore l’area o i manufatti dove verrà realizzata l’opera.
Su autorizzazione del RUP, il direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori, come già indicato, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto (e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge).
Tutte le operazioni di consegna dei lavori sono dettagliatamente riportate in un verbale redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto anche dall’esecutore.