Il fondo pluriennale vincolato e l’esigibilità delle entrate e delle spese
Marcello Quecchia
Il meccanismo contabile introdotto dal nuovo ordinamentocontabile armonizzato per registrare il collegamento tra entrate già accertate e spese impegnate, ma non ancora esigibili, è costituito dal fondo pluriennale vincolato (FPV). Vediamo che cos’è e come funziona.
Per quanto attiene alla contabilità finanziaria, la principale novità recata dall’ordinamento contabile armonizzato di cui al d.lgs. n. 118/2011 è data dalla cosiddetta “competenza finanziaria potenziata”.
Come indicato dal principio contabile generale n. 16 di cui all’allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011 (principio della competenza finanziaria) e dall’art. 183, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. È in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati”.
Il principio di competenza finanziaria è altresì esplicitato nel paragrafo (§) 2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), laddove viene anche precisato come la scadenza dell’obbligazione sia il momento in cui l’obbligazione stessa diviene esigibile.
Il concetto di esigibilità dell’obbligazione sarà meglio sviluppato nel prosieguo di questo approfondimento.
L’intenzione del legislatore di minimizzare i residui che non rappresentino degli specifici debiti e crediti conseguenti a una prestazione effettuata da uno specifico creditore/debitore può essere riscontrata anche nelle seguenti riflessioni:
- la lettera a) del comma 6 dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 modificata dal d.lgs. n. 126/2014 vieta l’assunzione di obbligazioni che diano luogo a impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali, ovvero che siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
- il d.lgs. n. 126/2014 ha eliminato il previgente art. 183, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, laddove veniva disposto come le spese in conto capitale si considerassero impegnate a seguito dell’accertamento dell’entrata che le finanziava; tale impegno non può più essere registrato nel nuovo ordinamento contabile armonizzato, non rappresentando una obbligazione giuridicamente perfezionata.
Il meccanismo contabile introdotto dal nuovo ordinamento per registrare il collegamento tra entrate già accertate e spese impegnate, ma non ancora esigibili, è costituito dal fondo pluriennale vincolato (FPV).