Formulario malattia e visite fiscali
di Marzia Alban
L’argomento della malattia e del suo controllo tramite le visite fiscali, negli ultimi anni è stato utilizzato come cavallo di battaglia contro l’assenteismo dei dipendenti pubblici.
Già nel 2008, l’articolo 71 del d.l. 112/2008, rubricato “Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, prevedeva infatti che “per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio…”
In attuazione della legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, l’articolo 69 del decreto legislativo n. 150/2009 ha introdotto l’art. 55-septies, decreto legislativo. n. 165/2001, che stabilisce anche per i lavoratori pubblici l’invio della certificazione di malattia in via telematica all’INPS, con le stesse modalità in uso per i lavoratori del settore privato. Con varie circolari del DFP (11 marzo 2010, n. 1, n. 60/2010, n. 119/2010, n. 164/2010 e n. 2 del 28 settembre 2010) sono state fornite informazioni sulle modalità di attuazione del nuovo processo di trasmissione dei certificati prevedendo sanzioni nei confronti dei medici del SSN o a esso convenzionati, nei casi di mancato invio telematico. L’obbligo è a regime dal 1° febbraio 2011.
In seguito l’articolo 16, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto importanti modifiche in tema di controllo sulle assenze per malattia, in particolare nei casi in cui l’amministrazione deve fare richiesta di visita medica di controllo; sostituendo il comma 5 dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001, è stato disposto che “le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”.
La legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge Madia) all’articolo 17, comma 1, lettere l) delegava il Governo per la riorganizzazione “delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l’effettività del controllo, con l’attribuzione all’Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l’effettuazione degli accertamenti”.
Ed arriviamo al d.lgs. n. 75/2017 che attua detta previsione introducendo alcune novità importanti: con alcune modifiche all’articolo 55-septies d.lgs. 165/2001, viene previsto che i controlli sulla validità delle certificazioni mediche rilasciate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate (comma 1) e che l’INPS utilizza la certificazione medica inviatagli per via telematica (che riporta anche il codice nosologico) per lo svolgimento delle attività connesse all’accertamento medico-legale, anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi (comma 2).