Le funzioni dell’ufficiale dello stato civile nel rispetto dei limiti normativi
Renzo Calvigioni
Questa riflessione nasce da un quesito e dalla consapevolezza che, a volte, determinati comportamenti da parte degli operatori, non vengono preceduti da alcuna valutazione sull’utilità e correttezza degli stessi e, soprattutto, dal minimo dubbio sulla legittimità del proprio operato. Occorre anche ricordare che, molto spesso, in occasione di seminari e convegni o, anche, molto semplicemente, in occasione di iniziative di formazione in materi di stato civile, si ha la sensazione che molti ufficiali di stato civile, pur svolgendo in maniera responsabile il proprio lavoro, ignorino quali siano i limiti del proprio operato, non abbiano esattamente il quadro giuridico che legittima gli adempimenti e le procedure che vengono svolte: spesso, dall’esame di casi pratici o di situazioni controverse, alcuni operatori hanno giustificato gli adempimenti e le procedure svolte, non invocando disposizioni positive relative a quegli eventi, ma semplicemente richiamando il fatto che le norme “espressamente non lo vietano”, con argomentazioni non condivisibili che richiedono un approfondimento.
È vero che, più volte, su questa stessa Rivista, ci siamo occupati delle funzioni dell’ufficiale dello stato civile e dei limiti che incontra nella formazione di alcuni tipi di atti, ma forse appare doveroso un approfondimento anche nelle funzioni di base, a prescindere da particolari adempimenti previsti da specifiche normative…