La gara telematica e le anomalie del sistema informatico
Elisa Zimei
Nell’ambito di una procedura aperta da svolgersi con modalità telematica, indetta da un ente comunale per l’affidamento di un servizio socio-sanitario, un operatore economico chiedeva la riapertura dei termini di presentazione delle offerte, asserendo di essersi trovato nell’impossibilità di trasmettere la propria offerta per un malfunzionamento del sistema telematico. Avverso il diniego della stazione appaltante, l’istante proponeva ricorso che veniva deciso con la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 ottobre 2016, n. 1865.
La pronuncia, dunque, affronta il principale nodo problematico della gara telematica: l’offerta che non giunga alla cognizione della pubblica amministrazione, circostanza che può verificarsi sia nell’ipotesi di mancata trasmissione dell’offerta sia nel caso in cui l’offerta sia pervenuta ma risulti illeggibile. In particolare, a fronte della dematerializzazione nello scambio dei dati, non più ancorato a supporti tangibili, appare complesso decifrare le cause di eventuali anomalie che possono intaccare la procedura e la partecipazione di un operatore. Occorre, quindi, delineare i criteri in base ai quali accollare il rischio di anomalie tra i vari soggetti
Nel complessivo tentativo di ammodernare la pubblica amministrazione, ridisegnandone il volto nonché i moduli organizzativi ed operativi, una grande opportunità è offerta dall’applicazione degli strumenti informatici. La tecnologia, infatti, apre la strada dell’innovazione anche per i pubblici poteri, apportando semplificazione e configurando un nuovo modo di interloquire con i cittadini (e-government).
Nel settore delle commesse pubbliche l’avvento degli strumenti informatici si è tradotto innanzitutto nelle convenzioni di soggetti aggregatori e nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, forme di utilizzo diffuso dell’approvvigionamento di beni e servizi attraverso procedure automatizzate (e-procurement).
L’informatizzazione, inoltre, ha plasmato talune procedure di affidamento dei contratti pubblici che, per loro intrinseca natura, si svolgono mediante l’ausilio di mezzi elettronici.
Attualmente tutte le procedure di affidamento sono interessate dal processo di digitalizzazione. La trasformazione digitale in atto ha portata ampia non solo perché richiede l’interoperabilità di dati e sistemi mediante infrastrutture e reti di condivisione, ma anche per quanto concerne la sfera applicativa potenzialmente universale, data la trasversalità ed adattabilità degli strumenti telematici rispetto alle procedure di affidamento.
Se il d.lgs. n. 50 del 2016 pone l’obiettivo della piena digitalizzazione, anche il d.lgs. n. 163 del 2006, nella cui vigenza ricade la fattispecie in esame, consentiva di effettuare la gara telematica e diverse amministrazioni hanno provveduto in tal senso, per talune di esse addirittura sussistendo l’obbligo.
La digitalizzazione, quindi, riguarda anche quelle procedure che, pur potendo svolgersi secondo le modalità tradizionali, è proficuo svolgere telematicamente, riconoscendosi che la gara telematica offre un valore aggiunto in termini di celerità efficienza sicurezza e trasparenza. A tal fine, viene utilizzata una piattaforma tecnologica per la trasmissione e sottomissione offerte. La digitalizzazione, tuttavia, può non essere limitata alla sola fase di pre-aggiudicazione, ma estendersi sino alla successiva fase di post-aggiudicazione.
In ogni caso, essa non preclude il momento valutativo di spettanza della Commissione di gara, non risultando adeguato il trattamento automatizzato per le situazioni complesse.
Nella gara telematica sono coinvolti vari soggetti con ruoli diversi: accanto alla stazione appaltante e all’operatore economico interessato a partecipare, vi è il gestore del sistema, figura che, nella progressiva digitalizzazione delle procedure, suscita un rinnovato interesse.