Genitorialità omosessuale: dichiarazione di nascita e/o riconoscimento di filiazione
Renzo Calvigioni
La posizione dell’ufficiale di stato civile
Sembra quasi avere perso attualità la problematica – già affrontata – della trascrizione degli atti di nascita provenienti dall’estero, o degli atti di riconoscimento o di variazioni di atti di nascita già formati, nei quali i genitori o coloro che si dichiaravano tali erano persone dello stesso sesso: nel contributo pubblicato, venivano esposte le motivazioni a favore della trascrizione degli atti da parte dell’ufficiale dello stato civile, senza alcun contenzioso né intervento del Tribunale, suggerendo agli ufficiali di stato civile di segnalare, in tal caso, il proprio operato al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica, il primo quale organo di controllo e vigilanza sulla corretta tenuta dei registri di stato civile (art. 9, secondo comma, d.P.R. 396/2000) ed il secondo per l’eventuale rettificazione dell’atto trascritto.
Si ritiene tale comunicazione un atto dovuto da inoltrarsi ad entrambe le autorità: questo vale non solo nei confronti del Procuratore della Repubblica che potrebbe attivarsi per l’annullamento della trascrizione, ma anche e soprattutto nei confronti del Prefetto, tenendo conto del ruolo di vigilanza che gli spetta e del collegamento con il Ministero dell’interno, al quale compete emanare istruzioni per gli ufficiali di stato civile. Se l’ufficiale di stato civile, pur convinto della legittimità e correttezza del proprio operato, tuttavia ritenga che la fattispecie posta in essere, per la particolarità degli aspetti giuridici contenuti, meriti di essere sottoposta all’attenzione del Procuratore, a maggior ragione dovrà darne comunicazione al Prefetto, non solo per il rapporto ordinario che dovrebbe sussistere tra l’autorità che forma gli atti di stato civile e l’autorità che deve vigilare su tali atti, ma soprattutto affinché il Prefetto possa svolgere gli adempimenti di propria competenza in materia di servizio dello stato civile, disporre ispezioni straordinarie sui registri di stato civile, informare il Ministero dell’interno affinché a sua volta possa attivarsi, emanando circolari o coinvolgendo altri organi (Avvocatura dello Stato) o, anche, altri Ministeri per le azioni che riterrà opportune.
In merito alla trascrizione degli atti dall’estero, nel confronto e dibattito continuo che avviene anche tra studiosi ed esperti Anusca, basato su casi concreti che vengono affrontati dagli ufficiali di stato civile e che vengono esposti in occasione dei tanti seminari ed iniziative sul tema, oltre a quelli che vengono segnalati tramite il servizio Anusca, molto utilizzato e sollecitato, di quesiti e pareri, si è formato un orientamento favorevole, da parte della maggioranza degli esperti in questione, alla trascrizione e, come detto, segnalazione al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica: ovviamente, sempre previa verifica, caso per caso, della sussistenza delle condizioni che, non legittimando un rifiuto secondo la recente e consolidata giurisprudenza, impongano in pratica la trascrizione.
Ben diversa è la situazione in presenza di dichiarazione di nascita e/o riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso che sia resa in Italia di fronte all’ufficiale di stato civile: in tal caso, non si tratta di riconoscere uno status già riconosciuto e registrato all’estero, come nelle trascrizione degli atti dall’estero, ma di formare un atto di nascita e/o riconoscimento secondo le disposizioni del nostro ordinamento, che impongono limiti molto precisi all’ufficiale dello stato civile.