La corretta gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione edilizia
Gaetano Alborino
Il produttore dei rifiuti da costruzione: l’imprenditore che realizza l’intervento edilizio o anche il committente proprietario dell’immobile? Ecco un’ampia disamina degli adempimenti, illeciti e sanzioni alla luce della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018).
L’individuazione del produttore dei rifiuti
L’art. 183, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.l. 92/2015, definisce il produttore dei rifiuti: “Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”.
La revisione normativa ha introdotto un secondo soggetto nella medesima definizione di produttore iniziale, che va ad affiancarsi, quindi, a quello la cui attività origina il rifiuto (produttore in senso materiale): il soggetto al quale è giuridicamente riferibile la produzione del rifiuto (produttore in senso giuridico), sulla cui nozione si ritornerà più diffusamente nel successivo paragrafo.
Nel particolare caso dei rifiuti da costruzione e demolizione, sempre è stato controverso se il produttore potesse essere individuato (altresì) nella figura del proprietario dell’immobile, committente dei lavori, od esclusivamente in quella dell’imprenditore, che esegue l’intervento edilizio, da cui gli stessi sono originati.
La questione ancora opportunamente si pone, in quanto preliminare, ai fini della imputabilità degli adempimenti relativi alla tracciabilità (ancora cartacea, fino a quando non sarà pienamente operativo il sistema informatico di controllo della tracciabilità, denominato Sistri) e delle sanzioni amministrative e penali ad essi correlate.
Sul punto, l’orientamento iniziale della Corte di Cassazione (sentenza 21 aprile 2000, n. 4957) propendeva per la linea della sussistenza, identificando il produttore dei rifiuti, oltre che nell’imprenditore edile, anche nel committente dei lavori: «Invero, il riferimento all’attività di produttrice di rifiuti non può essere limitato solo a quella materiale, ma deve essere estesa pure a quella giuridica, ed a qualsiasi intervento, che determina in concreto la produzione di rifiuti, sicché anche il proprietario dell’immobile committente o l’intestatario della concessione edilizia con la quale si consente l’edificazione di un nuovo edificio previa demolizione di un altro preesistente, devono essere considerati produttori dei rifiuti derivanti dall’abbattimento del precedente fabbricato.
Una simile esegesi è confortata dall’analisi ermeneutica della nozione di detentore, giacché entrambi questi soggetti palesano la volontà del legislatore di estendere il campo dei soggetti obbligati o coobbligati e di prevedere norme di chiusura tali da impedire comodi trasferimenti di adempimenti o di responsabilità.
Infatti, il detentore viene definito in maniera tautologica il produttore dei rifiuti, ma anche in maniera residuale la persona fisica o giuridica che li detiene, proprio per escludere che chi con la sua attività, materiale o giuridica, abbia prodotto rifiuti possa sollevarsi dagli obblighi imposti dalla normativa in esame, mediante l’attribuzione o il conferimento degli stessi ad altri.
Tale tesi trova conforto, oltre che nel dato legislativo, anche in un precedente indirizzo giurisprudenziale dei giudici di legittimità civili, secondo cui il proprietario di un immobile non cessa di averne la materiale disponibilità per averne pattuiti in appalto la ristrutturazione o la ricostruzione, giacché incombe sempre un obbligo di vigilanza e controllo in virtù della responsabilità propria del custode ex art. 2051 del codice civile (Cass., sez. III, 30 marzo 1999, n. 3041)».