Gli appalti ai tempi del Coronavirus e il decreto “Cura Italia”
Alessandro Massari
Una “vita a distanza” quella che, per gran parte di noi, impongono le misure di emergenza contro la pandemia del Coronavirus varate dal Governo. Uno scenario che si presenta insieme del tutto inedito, drammatico (per alcuni, senza enfasi, “apocalittico”) e decisamente surreale, di fronte al quale sia le istituzioni che i cittadini (oramai di tutto il pianeta) si sono trovati sbigottiti e impreparati, e dove il concetto di “resilienza” assume oggi nuovi contenuti, dimensioni e significati.
Anche il sistema economico e, al suo interno, quello degli appalti pubblici (al netto dell’impatto che produrrà verosimilmente la crisi globale), subiscono gli effetti delle misure governative di contrasto alla pandemia.
Nonostante le attività produttive in generale e quelle di costruzione e manutenzione non rientrino tra quelle espressamente sospese, interrogativi si pongono, ad esempio, per i cantieri mobili e temporanei allestiti a seguito di appalti per lavori e manutenzione di edifici. È necessario assumere protocolli anticontagio e, dove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (pensiamo ai ponteggi e alle piattaforme aeree), adottare strumenti di protezione individuale. Si aggiunga la necessità di rivedere tutti i documenti di sicurezza previsti dal Dlgs 81/2008, come Pos, eventuale Psc e Duvri.
L’ANCE ha pubblicato un vademecum recante “Prime indicazioni operative per le imprese Covid – 19” quando solo alcune regioni e province erano individuate come “zona rossa”, suddiviso in due parti rispettivamente dedicate all’edizilia privata, da un lato, e alle opere pubbliche dall’altro.
Per gli appalti pubblici, si osserva che i cantieri potrebbero essere sospesi dai Co-muni, ai sensi dell’art. 1, lettere n) e o) del DL 23/2020; “in ogni caso, ove così non fosse, e laddove le misure di emergenza adottate dal Comune dovessero influire negativamente sulla regolare esecuzione dei lavori, l’impresa, al fine di evitare l’ad-debito di eventuali penali per la maggiore durata dell’esecuzione dei lavori, può sollecitare l’adozione di un provvedimento di sospensione, anche parziale, da parte della stazione appaltante, ex art. 107 del Codice dei Contratti. Verosimilmente, dovrebbe trattarsi di una sospensione di competenza del RUP, per ragioni di necessità o di pubblico interesse”.