Guida pratica per individuare gli interventi di nuova costruzione
Studio Legale Petrulli
Come è noto, l’art. 3 comma 1 del Testo Unico Edilizia offre la definizione di interventi di nuova costruzione, individuandoli per esclusione fra quelli che non rientrano fra gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia. La norma dispone che, comunque, sono da considerarsi tali:
“e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”.
L’enucleazione del concetto di nuova costruzione
La nozione di nuova costruzione, perciò, si caratterizza per la capacità dell’intervento di trasformare il tessuto urbanistico ed edilizio in modo ultroneo rispetto a tutti gli altri interventi ricadenti nelle diverse categorie. Per la giurisprudenza, sono tali tutti gli interventi che si sostanziano nella costruzione di nuovi manufatti non riconducibili ai casi in cui, sempre in base al T.U., è previsto in modo espresso che sia sufficiente un titolo edilizio minore e che siano volti a soddisfare esigenze non meramente temporanee dell’interessato.
Ciò che rileva è l’oggettiva capacità impattiva dell’intervento, con una trasformazione tendenzialmente permanente e ontologicamente modificativa dello stato fisico dei luoghi, prescindendo dalla natura e tipologia delle opere mediante le quali tale modificazione sia stata attuata e, dunque, addirittura “anche se esse non consistano in opere murarie, essendo realizzate in metallo, in laminati in plastica, in legno od altro materiale, in presenza di trasformazioni preordinate a soddisfare esigenze non precarie del costruttore”.
Tale principio è stato affermato dal Consiglio di Stato, secondo cui “La nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie”.
È stato, altresì, precisato che “il concetto di “nuova costruzione”, rilevante al fine di potersi ritenere avverata una
“trasformazione del territorio”, è pacificamente ravvisabile non solo in caso di interventi ricadenti su “aree libere”, ma anche qualora essi si presentino in aggiunta a strutture preesistenti, pur legittimamente edificate”.
In sintesi, perciò, è da considerarsi nuova costruzione:
– ogni intervento che abbia capacità di impattare sullo stato dei luoghi;
– che non possa rientrare fra le altre categorie di interventi;
– indipendentemente dai materiali utilizzati;
– per il perseguimento di finalità non temporanee.
In tal senso, significativa è l’affermazione della giurisprudenza secondo cui “Ai fini del rilascio del permesso di costruire, costituisce nuova costruzione l’opera che attui una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, preordinata a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa sia realizzata con opere murarie, in metallo, in laminati di plastica, in legno o qualsiasi altro materiale”.