Imposta di soggiorno: modalità di utilizzo del tributo di scopo dedicato al turismo
Cristina Carpenedo
L’imposta di soggiorno, a differenza dei tributi immobiliari che connotano la fiscalità locale, è a carico dei soggetti non residenti che soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale e mira ai flussi turistici quale forma di imposizione diffusa nei Paesi europei.
L’imposta di soggiorno: quadro normativo e contesto applicativo
Il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, meglio noto come decreto sul federalismo municipale, prevede la facoltà circoscritta ad alcuni comuni che presentino determinate caratteristiche, di istituire l’imposta di soggiorno. Il tributo è stato reintrodotto dall’art. 4 del citato d.lgs., dopo anni di assenza dall’ordinamento conseguente all’abolizione avvenuta nel 1989 in occasione dei mondiali di calcio, con una disciplina minimale, foriera di numerosi dubbi applicativi che hanno contribuito ad alimentare dibattiti e contenziosi, nonché situazioni di conflitto tra gli enti locali limitrofi.
Il paventato regolamento ministeriale di disciplina è rimasto solo in bozza. Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 2 novembre 2011, ha esaminato in via preliminare uno schema di regolamento, che avrebbe dovuto poi proseguire il proprio iter con l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché del parere del Consiglio di Stato. La prevista concertazione dei contenuti presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali non è andata oltre il primo esame tecnico, avvenuto nel mese di novembre 2011. Una situazione che affida in tal modo alla potestà regolamentare dei comuni ampio spazio di manovra per la disciplina di diversi aspetti, in grado di differenziare notevolmente la modalità applicativa del tributo, come testimonia il contenzioso insorto nella riscossione del medesimo, che spazia dalla modalità di determinazione del tributo fino al ruolo dell’intermediario che incassa le somme.
L’art. 4 si compone di pochi commi comprendenti non solo l’imposta di soggiorno, ma anche la possibilità di istituire degli oneri a carico dei bus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio comunale nonché l’emergente contributo di sbarco. Si tratta di tributi locali, cosiddetti minori rispetto al ruolo dominante della IUC, figli della riforma costituzionale n. 3/2011.
L’imposta di soggiorno, a differenza dei tributi immobiliari che connotano la fiscalità locale, è a carico dei soggetti non residenti che soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale e mira ai flussi turistici quale forma di imposizione diffusa nei Paesi europei.