Invarianza della soglia di anomalia
Giuseppe Failla
La recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1117 del 12 febbraio 2020, interviene sul delicato argomento della regola sull’invarianza della soglia ex art. 95, comma 15
L’art. 95, comma 15 del d.lgs. n. 50/2006 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”.
La norma – come noto – si prefigge lo scopo di evitare che concorrenti non utilmente collocati in graduatoria promuovano giudizi meramente speculativi e strumentali mossi dall’unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi l’incidenza delle rispettive offerte sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest’ultima traendone vantaggi di vario genere anche illeciti.
Il tema in esame è particolarmente importante e delicato anche tenuto conto della nuova prescrizione introdotta dal decreto c.d. “sblocca cantieri” secondo la quale, sotto la soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica delle offerte anomale (cfr. l’art. 97 comma 8 del Codice), senza possibilità di deroga, tranne i casi in cui si deve invece utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il medesimo dubbio della modificabilità della soglia di anomalia si pone quando la stazione appaltante per appalti sotto soglia decide di utilizzare – unitamente all’esclusione automatica delle offerte anomale – la c.d. “inversione procedimentale” disciplinata, per i settori speciali, dall’art. 133, comma 8 (così, ora prevede temporaneamente, sino al 31.12.2020, l’art. 1, comma 3 della legge n. 55/2019 di conversione del decreto “Sblocca cantieri” n. 32/2019).