Ipotesi di rettifica legittima dell’importo degli oneri concessori
Mario Petrulli
Sebbene il Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) nulla preveda in materia di rideterminazione degli oneri concessori successiva all’originaria quantificazione, ragioni di coerenza interna del sistema normativo consentono di poter affermare che tale possibilità non possa essere esclusa, sebbene debba comunque essere limitata ad alcune ipotesi specifiche, ben individuate dalla giurisprudenza, che andremo ad analizzare brevemente nel prosieguo della nostra trattazione.
L’ipotesi dell’errore
L’ipotesi classica in cui è possibile procedere a rideterminare l’importo degli oneri concessori è quella in cui sia stato commesso un errore nell’originario calcolo: si pensi, ad esempio, all’utilizzo di tabelle non vigenti al momento; ad un errore nell’individuazione della superficie o del volume della realizzanda costruzione; ad un errore nella formula matematica utilizzata; all’inesatta qualificazione dell’intervento.
In argomento, la giurisprudenza granitica ammette la legittimità (rectius, doverosità) della rettifica, con il limite temporale dell’ordinario termine di prescrizione decennale, previsto dall’art. 2946 c.c.
È evidente che l’errore potrà determinare una somma maggiore o una minore rispetto a quella originariamente liquidata: nel primo caso, il comune dovrà richiedere all’interessato la differenza; nell’altra ipotesi, invece, sorgerà un diritto di credito a favore del privato, con obbligo di restituzione in capo al comune.
Per quanto ovvio, il provvedimento di rideterminazione degli oneri dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi che hanno determinato l’erronea quantificazione iniziale: ad esempio, l’applicazione di tabelle non più o non ancora vigenti; un errore nel calcolo matematico; una errata qualificazione della tipologia di intervento.
Peraltro, la correzione dell’errore nel calcolo degli importi dovuti per il rilascio del permesso di costruire opera anche quando si richiede il titolo in sanatoria e nell’ipotesi di monetizzazione di standard.
La rideterminazione degli oneri concessori nel caso del rinnovo del permesso di costruire
Legittimo il ricalcolo degli oneri anche nel rinnovo del permesso di costruire, eventualmente necessario per il completamento dei lavori rimasti ineseguiti: in tal caso bisognerà applicare le tabelle aggiornate e vigenti in quel momento (e non più quelle utilizzate in occasione del rilascio dell’originario titolo edilizio), detraendo quanto già pagato dall’interessato in occasione del precedente permesso di costruire.